Sentenza del 17/03/2016 n. 184 - Corte di Giustizia CEE
Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voci 8517, 8518, 8519, 8527 e 8543 - Apparecchio autonomo concepito per prelevare, ricevere e riprodurre in flusso continuo ("streaming") file audio sotto forma di suono amplificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la classificazione doganale nella Nomenclatura combinata di un dispositivo autonomo capace di ricevere file audio da Internet o da una rete locale, riprodurli in streaming e diffonderli tramite altoparlanti integrati. X BV sosteneva che l'apparecchio dovesse rientrare nella voce 8517, relativa agli apparecchi di comunicazione in rete, con dazio dello 0%. L'Amministrazione doganale riteneva invece applicabile la voce 8519, relativa agli apparecchi di riproduzione del suono. La questione sottoposta alla Corte riguardava anche l'eventuale applicabilità delle voci 8518, 8527 e 8543 e della regola della funzione principale.
La decisione
La Corte ha stabilito che un apparecchio autonomo concepito per prelevare, ricevere e riprodurre in streaming file audio sotto forma di suono amplificato deve essere classificato nella voce 8519 della Nomenclatura combinata. La funzione essenziale dell'apparecchio è la riproduzione del suono; la connessione a Internet o alla rete locale costituisce una modalità tecnica necessaria per svolgere tale funzione e non una funzione autonoma di comunicazione. La provenienza dei file da Internet o da altri dispositivi, così come l'assenza di memorizzazione permanente nell'apparecchio, non esclude la classificazione nella voce 8519. Spetta al giudice nazionale verificare tutti gli elementi fattuali del caso concreto e decidere sulle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Costituisce la base normativa della Nomenclatura combinata applicata per la classificazione doganale delle merci importate nell'Unione europea.
Nomenclatura combinata, voce 8517
Apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo.
Non si applica quando la connettività di rete è soltanto il mezzo tecnico per consentire la riproduzione del suono e non rappresenta la funzione principale o autonoma del dispositivo.
Nomenclatura combinata, voce 8518
Altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche.
La presenza di altoparlanti integrati non determina necessariamente la classificazione in questa voce quando l'apparecchio autonomo svolge una funzione più ampia e caratterizzante, quale la riproduzione del suono da file digitali.
Nomenclatura combinata, voce 8519
Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono.
È la voce applicabile al dispositivo perché la sua funzione oggettiva e caratterizzante consiste nella riproduzione del suono, anche quando i file sono ricevuti in streaming da Internet o da una rete locale e non sono memorizzati permanentemente.
Nomenclatura combinata, voce 8527
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione.
Non è la classificazione pertinente per un dispositivo la cui funzione principale è la riproduzione di file audio e non la ricezione di radiodiffusione in senso proprio.
Nomenclatura combinata, voce 8543
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85.
Ha natura residuale e non si applica quando il prodotto è già specificamente compreso nella voce 8519.
Regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, regole 1 e 6
La classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note; la classificazione nelle sottovoci è determinata dal testo delle sottovoci e dalle relative note.
La classificazione deve fondarsi anzitutto sul testo delle voci e sulle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, non sui titoli indicativi delle sezioni o sulla sola tecnologia utilizzata.
Nota 3 della sezione XVI della Nomenclatura combinata
Le macchine che compiono due o più funzioni diverse ... sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
La Corte ha ritenuto la nota non pertinente perché lo Zoneplayer svolge una sola funzione, la riproduzione del suono; la ricezione dei dati tramite rete è una caratteristica tecnica funzionale a tale riproduzione.
Note esplicative del Sistema armonizzato relative alla voce 8519
In generale il suono è registrato su o riprodotto da un dispositivo di memoria interna o un supporto.
L'espressione "in generale" non limita la voce ai soli apparecchi che riproducono suoni da una memoria interna: sono comprese anche sorgenti esterne, inclusi Internet e altri dispositivi collegati in rete.
Massime di principio
- Per classificare un prodotto tecnologico nella Nomenclatura combinata occorre guardare principalmente alle sue caratteristiche e proprietà oggettive e alla funzione effettivamente svolta, non alla novità della tecnologia impiegata.
- La connettività Internet, Wi-Fi o di rete non rende automaticamente un apparecchio un dispositivo di comunicazione della voce 8517: se la rete serve soltanto a fornire i dati necessari a una funzione finale diversa, prevale quest'ultima.
- Un dispositivo audio che riceve file in streaming e li riproduce tramite altoparlanti può rientrare nella voce 8519 anche se non memorizza permanentemente i file e anche se la sorgente audio è esterna.
- Le voci residuali, come la 8543, si applicano soltanto quando il prodotto non è già specificamente compreso in un'altra voce del capitolo.
- La presenza di più componenti o capacità tecniche non implica necessariamente una pluralità di funzioni doganali: occorre distinguere tra funzioni autonome e semplici caratteristiche tecniche necessarie alla funzione principale.
- Le note esplicative del Sistema armonizzato e della Nomenclatura combinata non sono normalmente vincolanti, ma costituiscono strumenti interpretativi rilevanti per garantire uniformità nella classificazione.
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