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Sentenza

Sentenza del 17/03/2016 n. 153 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IVA su fattura inerente operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava gli avvisi di accertamento con cui era stata negata la detrazione dell'IVA relativa a fatture ritenute collegate a operazioni soggettivamente inesistenti. Sosteneva che l'Ufficio non avesse provato né l'interposizione soggettiva né la sua consapevolezza, lamentando inoltre un'inversione dell'onere della prova e deducendo di avere agito diligentemente mediante acquisizione di visure camerali, corrispondenza online, pagamenti tracciabili e ricezione della merce tramite corrieri. Contestava anche la rilevanza degli acquisti a prezzi anomali e l'esistenza di un accordo trilaterale con i reali fornitori.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata la natura di cartiere delle società formalmente indicate in fattura, sulla base di elementi quali l'assenza di struttura organizzativa, personale e magazzino, sedi meramente apparenti, recapiti inadeguati o riferibili ad altri soggetti, dichiarazioni dei loro amministratori di fatto e la cadenza delle fatture. Ha inoltre ritenuto dimostrata la consapevolezza, o comunque la concreta possibilità di consapevolezza, del contribuente, il quale non aveva osservato la diligenza richiesta a un imprenditore avveduto. Le dichiarazioni di dipendenti e parenti del contribuente, non adeguatamente supportate da documentazione, non sono state ritenute sufficienti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

    La falsità soggettiva continua a rilevare ai fini IVA anche dopo l'introduzione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16/2012.

    La norma non elimina gli effetti fiscali delle operazioni soggettivamente inesistenti: la detrazione dell'IVA può essere negata quando il soggetto indicato in fattura non è il reale fornitore e il cliente era consapevole, o avrebbe potuto esserlo con l'ordinaria diligenza, della frode.

  • Principi dell'ordinamento IVA elaborati dalla giurisprudenza dell'Unione europea

    L'Ufficio deve provare sia la falsità soggettiva sia la consapevolezza del cliente finale.

    L'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, anche indiziari, purché gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare l'interposizione e la conoscenza o conoscibilità della frode. Solo dopo tale dimostrazione spetta al contribuente fornire la prova contraria della propria estraneità e della diligenza adottata.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non può limitarsi a dimostrare che il fornitore indicato in fattura era una cartiera: deve anche dimostrare, mediante elementi oggettivi e presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cliente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
  • La consapevolezza può essere desunta dalla violazione dei normali canoni di diligenza imprenditoriale, anche senza prova di un accordo fraudolento espresso o di una retrocessione di denaro.
  • L'utilizzo di internet o di intermediari non esonera l'imprenditore dai controlli minimi sull'effettiva esistenza e operatività del fornitore; anzi, in presenza di rapporti a distanza può essere richiesta una particolare attenzione.
  • Sono indici rilevanti la mancanza di sede effettiva, personale, magazzino o organizzazione, recapiti anomali, prezzi fuori mercato, modalità e frequenza delle fatturazioni e qualsiasi incoerenza nei dati identificativi del fornitore.
  • Visure camerali, pagamenti tracciabili e ricezione della merce dimostrano la regolarità formale della transazione, ma non sono necessariamente sufficienti a provare la buona fede se esistono ulteriori anomalie che un operatore diligente avrebbe dovuto rilevare.
  • La detrazione dell'IVA può essere negata anche quando la merce è stata effettivamente consegnata, se il soggetto formalmente fatturante non era il reale cedente e il cliente era consapevole o colpevolmente inconsapevole dell'interposizione.

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