Cassazione Penale, Sentenza n. 12811/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva assolto l'imputato per particolare tenuità del fatto in relazione al furto aggravato di energia elettrica (manomissione del contatore, valore €493,47). Il motivo unico del ricorso denunciava la erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.: il giudice di merito aveva ritenuto applicabile l'esclusione della punibilità per particolare tenuità nonostante, ratione temporis e in relazione all'aggravante contestata (art. 625 n.2), la pena detentiva massima del reato fosse fino a sei anni, superando così il limite edittale previsto da art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente applicato l'art. 131-bis. La Corte ha precisato che le aggravanti di cui all'art. 625 (nella specie la manomissione del contatore) sono aggravanti ad effetto speciale che aumentano autonomamente la pena e quindi determinano un limite edittale superiore a quello consentente l'applicazione dell'art. 131-bis. Ha censurato l'uso improprio del comma 4 dell'art. 131-bis da parte del giudice di merito e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo giudizio (ex art. 569 u.c. cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
L'art. 131-bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità) non può essere applicato quando, considerati anche i reati con aggravanti ad effetto speciale, la pena edittale supera il limite previsto (nella specie il giudice aveva erroneamente escluso l'effetto delle aggravanti ai fini del calcolo del limite). Il comma 4 non autorizza a ignorare le aggravanti ad effetto speciale ai fini del computo del limite edittale.
art. 624 e art. 625 n.2 cod. pen.
Art. 624 definisce il delitto di furto; art. 625 n.2 elenca una circostanza aggravante (tra cui la manomissione del contatore/violenza sulle cose). La presenza di tale aggravante comporta una pena aumentata fino a sei anni nella fattispecie concreta, determinando un limite edittale incompatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis.
art. 69 cod. pen.
La Corte richiamata osserva che le aggravanti ad effetto speciale precludono il bilanciamento ex art. 69, ossia non sono soggette al bilanciamento attenuativo previsto da tale norma.
art. 569 u.c. cod. proc. pen.
art. 569 u.c. cod. proc. pen.
La formula di annullamento con rinvio è disposta ai sensi dell'art. 569 u.c.; la causa è rinviata alla Corte di appello per un nuovo esame del merito.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Riferimento procedurale all'udienza celebrata secondo le disposizioni transitorie emergenziali (contenute nel d.l. 137/2020) riguardanti lo svolgimento dell'udienza.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 755 del 15/02/1985 (Rv. 168341)
Sez. 2, n. 755 del 15/02/1985 Rv. 168341
Richiamata per affermare che le aggravanti di cui all'art. 625 vanno qualificate come aggravanti ad effetto speciale, con autonoma determinazione della pena e aumento superiore ad un terzo.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità) richiede che, valutate tutte le circostanze che incidono sulla determinazione della pena, la pena edittale non superi i limiti previsti dall'art. 131-bis; se la configurazione del reato con aggravanti ad effetto speciale porta la pena oltre il limite, l'art. 131-bis non è applicabile.
- Le aggravanti ad effetto speciale (come molte aggravanti previste dall'art. 625) devono essere considerate autonomamente ai fini della determinazione del massimale edittale e non possono essere eluse mediante un bilanciamento ex art. 69.
- Il comma 4 dell'art. 131-bis, che indica eccezioni alla non considerazione di circostanze, non autorizza a escludere dal computo delle pene le aggravanti ad effetto speciale quando queste modificano il massimale edittale.
- In casi di manomissione di contatori o appropriazione di pubbliche utenze, il giudice deve verificare specificamente se la circostanza aggravante rende la fattispecie incompatibile con la disciplina della particolare tenuità; l'errata valutazione può essere cassata e il giudizio rinviato per nuovo esame.
- Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio ex art. 569 u.c., la nuova valutazione spetta al giudice di merito, che dovrà considerare correttamente le aggravanti e i limiti edittali prima di applicare istituti estintivi o attenuanti particolari.
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