Cassazione Penale, Sentenza n. 33252/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) la errata qualificazione del reato come furto in abitazione aggravato (art. 624-bis, 625 c.1 n.2 c.p.), sostenendo che il luogo del furto era un magazzino destinato ad attività lavorativa e non un luogo in cui si svolgono atti della vita privata, per cui il fatto doveva essere riqualificato come furto semplice (art. 624 c.p.); 2) la omessa valutazione di prova rilevante relativa all'identificazione della refurtiva trovata nel domicilio dell'imputato. È stato inoltre rilevato che una memoria difensiva è stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 c.1 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la memoria depositata oltre termine e ha ritenuto fondato il primo motivo: ha riqualificato il fatto da furto in abitazione aggravato (art. 624-bis) a furto semplice (art. 624, 625 c.1 n.2) perché il locale era un magazzino ad uso commerciale e non luogo di vita privata. Avendo il furto semplice divenuto procedibile a querela (per effetto del d.lgs. 10/10/2022 n.150, con modifica dell'art. 624 c.p.), e non risultando promossa querela dalla persona offesa, la Corte ha annullato la sentenza di merito senza rinvio per difetto di querela (azione penale non iniziabile). Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la fattispecie originariamente contestata come furto in abitazione aggravato non fosse applicabile perché il luogo del fatto non era luogo della vita privata.
art. 624 cod. pen.
Il fatto è stato riqualificato quale furto semplice ai sensi dell'art. 624; tale reato è stato interpretato come procedibile a querela nella versione modificata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150.
art. 625 c.1 n.2 cod. pen.
Richiamato come norma concorrente per la aggravante applicata in sede di merito; la riqualificazione ha mantenuto il riferimento alla condotta (es. violenza sulle cose) ma mutato il contesto soggettivo/oggettivo rilevante per l'aggravante.
d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art. 2 c.1 lett. i) e richiamo art. 99-bis)
Ha modificato il regime di procedibilità del furto rendendolo procedibile a querela della persona offesa; la Corte ha ritenuto decisivo questo mutamento normativo per escludere la perseguibilità nel caso di specie in assenza di querela.
art. 611 c.1 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al deposito tardivo della memoria difensiva: la Corte ha escluso la rilevanza della memoria presentata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza.
art. 129 c.2 cod. proc. pen.
Citato in ordine alle ipotesi eccezionali che consentirebbero comunque l'esercizio dell'azione penale; la Corte ha rilevato che nessuna di tali ipotesi era ricorrente, giustificando l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- La qualificazione del luogo del fatto è decisiva: locali adibiti stabilmente ad attività lavorativa (es. magazzini, depositi, locali commerciali non aperti al pubblico) difficilmente rientrano nella nozione di "abitazione" o luogo in cui si svolgono atti della vita privata; ciò può portare alla riqualificazione da furto in abitazione (624-bis) a furto semplice (624).
- Dopo la modifica normativa (d.lgs. 10/10/2022 n.150), il furto semplice può essere procedibile a querela: se l'azione penale richiede querela e questa non è stata presentata dalla persona offesa, l'azione non può proseguire e la sentenza deve essere annullata senza rinvio ove non sussistano giustificazioni procedurali alternative.
- Le contestazioni sull'identificazione della refurtiva vanno valutate concretamente, ma se la Corte di legittimità riqualifica il fatto su base di elementi probatori inoppugnabili, altri motivi possono risultare assorbiti e non decisivi per la sorte del processo.
- I termini processuali per depositi e memorie (es. art. 611 c.1 c.p.p.) sono rilevanti e il deposito tardivo può essere escluso dalla valutazione; è importante rispettarli per far valere nuovi argomenti in cassazione.
- Quando la Suprema Corte accerta l'assenza di un requisito procedurale essenziale (es. querela obbligatoria per procedibilità), l'annullamento senza rinvio è la conseguenza logica perché viene a mancare la titolarità dell'azione penale.
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