Cassazione Penale, Sentenza n. 13751/2026 del 15/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative ai mesi giugno-novembre 2017 per un importo complessivo di euro 71.053,70. Il ricorrente ha dedotto che la mancata effettuazione dei versamenti derivava da una crisi di liquidita non imputabile allimputato e da una assoluta impossibilita di adempiere nonostante ladeguate misure adottate, avvalendosi di una consulenza tecnica di parte (CTP) che descriveva un modello di gestione in appalto con incassi in capo ai committenti e conseguenti insoluti. In subordine si è chiesto il riconoscimento della particolare tenuita del fatto ai sensi dellart. 131-bis cod. pen. e una valutazione complessiva ex art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso: ha censurato la motivazione della Corte dAppello per non essersi confrontata in modo specifico e concreto con la CTP e con le allegazioni difensive in ordine alla non imputabilita della crisi e alle misure poste in essere. Ha inoltre rilevato l'omessa verifica, sollevata in sede difensiva, circa lassegnazione delle ritenute in caso di mancata corresponsione degli stipendi. La sentenza impugnata e stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte dAppello di Messina per nuovo giudizio, atteso che il terzo motivo e stato assorbito.
Norme richiamate
art. 2 D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. L. 11 novembre 1983, n. 638)
art. 2, comma 1bis, L. 638 del 1983
Il reato di omesso versamento delle ritenute puo essere escluso quando e provata l'inesigibilita dell'adempimento: cioe la non imputabilita della crisi di liquidita e l'impossibilita assoluta di adempiere nonostante ladotto di tutte le misure idonee e ragionevolmente esigibili.
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina la particolare tenuita del fatto; la sua applicazione richiede una valutazione globale dei criteri e non puo fondarsi esclusivamente sull'entita economica dell'omissione.
art. 133 cod. pen.
Fissa i criteri per la determinazione della pena e impone una valutazione complessiva delle circostanze rilevanti, inclusa la possibilita di riconoscere effetti attenuanti come la particolare tenuita.
Massime di principio
- La mera crisi di liquidita non esclude automaticamente la responsabilita: il soggetto deve dimostrare la non imputabilita della crisi e l'impossibilita assoluta di adempiere nonostante toutes le misure ragionevoli (cessioni, ricorso al credito, vendite dismissioni, azioni di recupero).
- Quando la difesa produce una consulenza tecnica e documentazione finanziaria, il giudice di merito e tenuto a confrontarsi specificamente e motivatamente con tali elementi; la mancata considerazione puo determinare annullamento per vizio motivazionale.
- Se e dedotto che non sono stati corrisposti gli stipendi, il giudice deve accertare se siano effettivamente esistite ritenute operate: l'assenza di retribuzioni erogate puo incidere sull'integrazione del reato.
- La particolare tenuita prevista dallart. 131-bis cod. pen. non puo essere riconosciuta solo in funzione dellimporto omesso; occorre una valutazione complessiva secondo i criteri dellart. 133 cod. pen.
- In situazioni analoghe il giudice di rinvio dovra riesaminare in concreto tutte le prove tecniche e documentali (CTP, flussi di cassa, contratti di appalto, azioni poste in essere per reperire risorse) e motivare punto per punto laccoglimento o il rigetto delle allegazioni sulla inesigibilita delladempimento.
Testo integrale
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