Sentenza del 10/03/2017 n. 683 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Spese di pubblicità - Inerenza - Sussiste in relazione all'attività svolta dall'impresa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riconosce, in linea generale, l'inerenza delle spese di pubblicità sostenute da un'impresa che produce beni destinati al pubblico e ne ammette la deducibilità ai fini IRES, in quanto costi intrinsecamente riconducibili all'attività imprenditoriale. Il testo non specifica l'esito formale del ricorso né identifica le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES delle spese di pubblicità sostenute da una società produttrice di beni destinati alla vendita al pubblico. Il principio affermato è che tali costi sono inerenti all'attività d'impresa perché necessari e fisiologicamente collegati alla produzione del reddito. La scelta delle modalità pubblicitarie, della loro entità e del relativo costo rientra nella valutazione economica dell'imprenditore, salvo eventuali profili di antieconomicità o irragionevolezza non indicati nel testo.
Norme richiamate
Norme IRES sulla deducibilità dei costi inerenti
Le spese sono deducibili quando risultano inerenti, cioè collegate all'attività esercitata e potenzialmente funzionali alla produzione del reddito. Nel testo non sono indicati gli estremi puntuali degli articoli applicati.
Massime di principio
- Le spese di pubblicità sostenute da un'impresa per promuovere beni o servizi coerenti con la propria attività sono normalmente considerate inerenti e, quindi, deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
- L'Amministrazione finanziaria non dovrebbe sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'imprenditore sulle modalità, sull'intensità o sul costo della pubblicità, purché la spesa sia documentata e non manifestamente estranea o antieconomica rispetto all'attività.
- L'inerenza si valuta in rapporto all'attività dell'impresa e non richiede necessariamente la dimostrazione di un ricavo immediato o di un risultato commerciale specifico.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno conservare contratti, fatture, materiali pubblicitari e ogni elemento utile a dimostrare il collegamento tra la campagna promozionale e l'attività esercitata.
Testo integrale
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