Sentenza del 12/07/2018 n. 18408 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione per imposta di registro proporzionale relativa al trasferimento di un ramo d'azienda. La contribuente sosteneva principalmente che l'avviso fosse stato notificato oltre il termine triennale di decadenza. In particolare, la denuncia di avveramento della condizione sospensiva era stata presentata l'11 luglio 2001 presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente diverso da quello competente, mentre la registrazione era avvenuta il 2 ottobre 2001. L'Agenzia riteneva che il termine decorresse dalla registrazione; la contribuente sosteneva invece che decorresse dalla presentazione della denuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'ottavo, il nono e il decimo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che il termine triennale per richiedere l'imposta decorre dalla data di presentazione della denuncia, anche se questa è stata depositata presso un ufficio territorialmente incompetente, purché l'ufficio l'abbia ricevuta senza rifiutarla. L'articolazione interna degli uffici dell'Agenzia non può determinare una proroga imprevedibile del termine a danno del contribuente. Poiché la denuncia era stata presentata l'11 luglio 2001, l'avviso notificato il 20 settembre 2004 era tardivo. La sentenza della CTR è stata cassata, il ricorso originario della contribuente è stato accolto e l'atto impositivo è stato annullato. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata a rifondere alla contribuente Euro 7.300,00, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19
La denuncia di avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto deve essere presentata all'ufficio che ha registrato l'atto.
La denuncia costituisce l'adempimento rilevante per la decorrenza del termine di decadenza, anche quando sia stata presentata presso un ufficio territorialmente incompetente che l'abbia comunque ricevuta.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
L'imposta deve essere richiesta entro il termine di tre anni dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'art. 19.
Il termine triennale decorre dalla presentazione della denuncia, non dalla sua successiva registrazione o trasmissione all'ufficio competente.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Costituzione, artt. 24 e 111
Sono richiamati come fondamento del principio della ragione più liquida e dell'economia processuale, che consente di esaminare direttamente la questione idonea a definire il giudizio.
D.Lgs. n. 300 del 1999
La struttura interna e l'articolazione territoriale dell'Agenzia delle Entrate non possono incidere negativamente sulla decorrenza dei termini previsti dalla legge per l'attività impositiva.
Massime di principio
- Quando la legge collega la decorrenza di un termine alla presentazione di una denuncia o istanza, il termine decorre normalmente dalla data in cui l'atto è stato effettivamente ricevuto dall'amministrazione, non dalla successiva lavorazione o registrazione interna.
- La presentazione presso un ufficio territorialmente incompetente non dovrebbe pregiudicare il contribuente se l'ufficio ha ricevuto l'atto senza rifiutarlo e l'amministrazione lo ha successivamente utilizzato o registrato.
- L'amministrazione non può prolungare unilateralmente i termini di decadenza invocando ritardi, trasferimenti interni o competenze territoriali tra propri uffici, in assenza di una specifica previsione normativa.
- È essenziale conservare la prova della data di presentazione e ricezione della denuncia, perché tale data può determinare la tempestività o la tardività dell'atto impositivo.
- In caso di notifica dell'atto impositivo oltre il termine legale calcolato dalla prima presentazione valida della denuncia, il contribuente può eccepire la decadenza dell'amministrazione e chiedere l'annullamento dell'atto, senza che sia necessario discutere gli ulteriori profili sostanziali della pretesa.
Testo integrale
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