Sentenza del 25/01/2016 n. 22 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, l'acquisto dell'intero capitale sociale della S.r.l. "B", seguito dalla fusione per incorporazione, come una cessione di azienda. Secondo l'Ufficio, la cessione delle quote costituiva un atto preparatorio inserito in un più ampio programma negoziale di riorganizzazione aziendale, da valutare unitariamente in base all'art. 20 del Testo unico dell'imposta di registro. La contribuente sosteneva invece di aver realizzato una cessione di partecipazioni sociali, operazione giuridicamente distinta dalla cessione d'azienda, e di aver legittimamente scelto una struttura negoziale meno onerosa, anche per ridurre costi procedurali e peritali.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Udine aveva accolto il ricorso della società e annullato l'atto impositivo. La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'operazione complessiva fosse finalizzata alla fusione di due complessi aziendali, non alla vendita di un'azienda, e che la cessione delle quote seguita dalla fusione fosse un'alternativa giuridicamente valida. L'Ufficio non poteva imporre la soluzione fiscalmente più onerosa in assenza della prova che il vantaggio fiscale indebito fosse la causa concreta dell'operazione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La norma consente di considerare la natura e gli effetti giuridici effettivi dell'atto, ad esempio quando una cessione d'azienda venga realizzata artificiosamente attraverso la cessione separata dei suoi componenti. Non consente però, da sola, di riqualificare come cessione d'azienda una cessione di quote sociali seguita da una fusione, quando le operazioni utilizzate siano giuridicamente valide e non sia provato che il vantaggio fiscale indebito costituisca la causa concreta dell'intera operazione.
Disciplina la fusione per incorporazione di società interamente possedute e prevede specifiche semplificazioni procedurali. Il rispetto di tali regole conferma la legittimità della fusione utilizzata nella riorganizzazione societaria.
Artt. 1414 e seguenti del codice civile
Riguardano la simulazione contrattuale. Secondo la sentenza, se l'Ufficio avesse ritenuto che gli atti formalmente posti in essere dissimulassero una diversa operazione, avrebbe dovuto contestare specificamente la simulazione nelle forme giudiziali appropriate.
Cassazione, sentenza n. 1372/2011
È richiamata a sostegno del principio secondo cui il contribuente può scegliere tra operazioni alternative giuridicamente lecite anche in base al minor carico fiscale.
Cassazione, sentenza n. 405 del 14 gennaio 2015
In materia tributaria, l'opzione del soggetto passivo per l'operazione negoziale fiscalmente meno gravosa non è sufficiente ad integrare una condotta elusiva, essendo necessario che il conseguimento di un "indebito" vantaggio fiscale, contrario allo scopo delle norme tributarie, costituisca la causa concreta della fattispecie negoziale.
La scelta dell'alternativa fiscalmente meno onerosa non è di per sé abuso o elusione. Occorrono un vantaggio fiscale indebito, contrario alla finalità delle norme, e la prova che tale vantaggio rappresenti la causa concreta dell'operazione.
Massime di principio
- Il contribuente può scegliere, tra più strutture negoziali giuridicamente valide e sostanzialmente equivalenti, quella fiscalmente meno onerosa; il solo risparmio d'imposta non dimostra l'elusione.
- L'Amministrazione finanziaria può valutare unitariamente atti collegati solo se dimostra che essi costituiscono una costruzione artificiosa o che il vantaggio fiscale indebito è la causa concreta dell'intera operazione.
- La cessione di quote sociali non è automaticamente assimilabile alla cessione d'azienda, anche quando sia seguita dalla fusione della società acquisita: si tratta di istituti giuridici distinti.
- La riqualificazione fiscale non può fondarsi esclusivamente su elementi come la comunanza di sede, i rapporti di parentela o l'identità degli amministratori; tali circostanze devono essere accompagnate da una prova concreta dell'artificiosità o della simulazione.
- Se l'Ufficio sostiene che gli atti formalmente realizzati nascondano un diverso negozio, deve contestare e provare adeguatamente la simulazione o l'abuso, non limitarsi a preferire una soluzione fiscalmente più onerosa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 gen 2016Sentenza del 25/01/2016 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 25 gen 2016Sentenza del 25/01/2016 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 25 gen 2016Sentenza del 25/01/2016 n. 67 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 25 gen 2016Sentenza del 25/01/2016 n. 104 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 25 gen 2016Sentenza del 25/01/2016 n. 115 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 25 gen 2016Sentenza del 25/01/2016 n. 122 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →