Sentenza del 25/01/2016 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Pavia
SANZIONI - RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA - Condizioni per l'esonero del contribuente dal pagamento delle sanzioni - Condotta illecita del professionista incaricato - Procedimento penale - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva di essere esonerato dalle sanzioni sostenendo che il mancato versamento fosse dipeso esclusivamente dalla condotta penalmente illecita del professionista o consulente tributario. L'esonero è subordinato alla prova dell'assenza di dolo o negligenza del contribuente, del conferimento di un incarico formale, del trasferimento al professionista delle somme necessarie al pagamento, della presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria, del successivo pagamento dell'imposta dovuta e dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del professionista.
La decisione
La sentenza stabilisce che l'esonero dalle sanzioni non opera automaticamente per il solo fatto che il professionista abbia commesso un illecito. Il contribuente deve dimostrare il concorso di tutte le condizioni richieste, inclusa la definizione irrevocabile del procedimento penale contro il professionista. Resta comunque dovuto il tributo non versato, mentre possono essere escluse le sanzioni se il contribuente ha agito diligentemente e ha adempiuto agli ulteriori oneri probatori e procedurali.
Norme richiamate
Disciplina delle sanzioni tributarie e dell'esonero per fatto illecito del professionista
Il contribuente può essere esonerato dall'obbligo del pagamento delle sanzioni relative agli omessi, ritardati o insufficienti versamenti quando la violazione dipende unicamente dalla condotta penalmente illecita del professionista.
L'esonero riguarda le sanzioni, non l'imposta principale, ed è ammesso solo quando la violazione sia imputabile esclusivamente al professionista e il contribuente abbia rispettato tutte le condizioni richieste.
Principio della responsabilità personale nelle sanzioni tributarie
Restando escluso qualsiasi comportamento doloso, o quantomeno negligente, del contribuente.
Il contribuente non può invocare l'illecito del professionista se ha mantenuto una condotta negligente, ad esempio omettendo ogni controllo ragionevole sull'adempimento degli obblighi fiscali.
Massime di principio
- L'affidamento degli adempimenti fiscali a un professionista non trasferisce automaticamente al professionista la responsabilità tributaria del contribuente.
- Per ottenere l'esonero dalle sanzioni occorre provare documentalmente l'incarico, il pagamento anticipato delle somme, la denuncia dell'illecito e il versamento successivo dell'imposta dovuta.
- La responsabilità del professionista deve essere esclusiva: qualsiasi dolo o negligenza del contribuente può impedire l'esonero.
- La sola denuncia o l'avvio del procedimento penale non sono sufficienti; secondo il principio descritto, è necessario il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del professionista.
- L'eventuale esonero riguarda le sanzioni e non elimina l'obbligo di pagare il tributo principale, oltre agli eventuali altri oneri previsti dalla legge.
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