Sentenza del 25/01/2016 n. 115 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
MASSIMA NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva irrogato una sanzione di 124.000 euro ritenendo che, alla scadenza del diritto di superficie, fosse avvenuto un trasferimento del fabbricato dalla società ai suoi soci. Secondo l'Ufficio, tale trasferimento costituiva un'operazione soggetta a IVA, per la quale non erano state emesse o registrate fatture. Il contribuente ha sostenuto invece che l'atto del 2009 avesse natura meramente ricognitiva e documentasse l'automatica acquisizione della proprietà del fabbricato da parte dei proprietari del suolo, già prevista dal contratto originario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento della sanzione deciso in primo grado. Ha stabilito che, alla scadenza del diritto di superficie, l'acquisto della proprietà della costruzione da parte dei proprietari del terreno avviene a titolo originario, direttamente per effetto della legge e del contratto costitutivo, non mediante una cessione effettuata con l'atto ricognitivo del 2009. Di conseguenza, non si è verificata una cessione di beni rilevante ai fini IVA. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese difensive del contribuente, liquidate in 1.000 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 953 del Codice civile
Se la costituzione del diritto di superficie è stata fatta per un tempo determinato, alla scadenza del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.
La scadenza di un diritto di superficie costituito a tempo determinato determina automaticamente l'estinzione del diritto e l'acquisto a titolo originario della costruzione da parte del proprietario del suolo. L'atto successivo ha natura ricognitiva e non realizza un trasferimento di proprietà.
Articoli 1 e 2 del D.P.R. 633/1972
Le disposizioni in materia di IVA richiedono un'operazione qualificabile come cessione di beni o prestazione rilevante ai fini dell'imposta. Poiché nel caso concreto non vi è stata una cessione del fabbricato, non sussiste il presupposto per l'applicazione dell'IVA né per la relativa sanzione.
Massime di principio
- Quando un diritto di superficie è costituito per una durata determinata, alla scadenza la proprietà della costruzione si consolida automaticamente in capo al proprietario del suolo, salvo diversa disciplina applicabile.
- L'atto notarile successivo che si limita a constatare l'avvenuta scadenza del diritto di superficie ha normalmente natura dichiarativa o ricognitiva e non costituisce, di per sé, un nuovo trasferimento immobiliare.
- Per applicare l'IVA e le relative sanzioni occorre individuare una concreta cessione di beni o altra operazione imponibile; il semplice effetto legale automatico previsto dal contratto e dalla legge non equivale necessariamente a una cessione.
- La qualificazione fiscale dell'operazione deve basarsi sulla sua effettiva natura giuridica e non soltanto sulla successione temporale degli atti o sulla loro descrizione da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- In situazioni analoghe è importante verificare il contenuto del contratto originario, la durata del diritto di superficie, la clausola relativa agli effetti della scadenza e la natura dell'atto successivo, distinguendo tra atto costitutivo o traslativo e atto meramente ricognitivo.
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