Sentenza del 25/01/2016 n. 122 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - Diritto detrazione - fatture soggettivamente inesistenti - società cartiere - soggetti di comodo - reverse charge - Art. 21, d.P.R. n. 633/72 - non dovuta - danno all'Erario - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la detrazione dell'IVA, pari a 1.373.167 euro su un imponibile di 6.865.833,12 euro, relativa a fatture passive emesse dalle società XX S.r.l. e YY S.r.l., ritenute società cartiere. Le fatture documentavano operazioni soggettivamente inesistenti, poiché le società formalmente emittenti non erano gli effettivi cedenti, ma si interponevano per coprire acquisti di materiale ferroso effettuati in nero. La società ZZ sosteneva: la violazione del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000; l'insufficienza delle prove; l'assenza di danno erariale in ragione del regime di reverse charge; e la natura meramente formale delle violazioni eccessiva delle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado, ritenendo provato, mediante intercettazioni, accertamenti finanziari, appostamenti e continuità nella gestione delle società, il coinvolgimento consapevole della ZZ nella frode. L'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo: l'Agenzia poteva valutare autonomamente, ai fini IVA, i fatti già oggetto della verifica; la documentazione formalmente regolare non superava gli elementi probatori raccolti; il reverse charge non escludeva la debenza dell'IVA in presenza di fatture soggettivamente inesistenti; e le violazioni non erano meramente formali. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
L'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura
Quando una fattura riguarda un'operazione inesistente, anche solo soggettivamente, l'IVA indicata resta dovuta per l'intero importo. La regola impedisce di invocare la neutralità dell'IVA o il reverse charge per escludere la pretesa tributaria.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
La norma non è stata ritenuta violata perché l'avviso di accertamento costituisce atto autonomo rispetto al processo verbale di constatazione e si fondava sugli stessi fatti storici già conosciuti dal contribuente, sebbene diversamente valutati dall'Ufficio ai fini IVA.
Artt. 17, 19 e 21, d.P.R. n. 633/1972
Le disposizioni sul funzionamento dell'IVA, sulla detrazione e sulla fatturazione non consentono la detrazione dell'imposta relativa a fatture soggettivamente inesistenti quando il contribuente è consapevole della frode.
Artt. 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633/1972
Il regime speciale e il meccanismo dell'inversione contabile non neutralizzano gli effetti fiscali delle fatture inesistenti e non impediscono il recupero dell'imposta quando il sistema è utilizzato nell'ambito di una frode.
Massime di principio
- Il reverse charge non garantisce automaticamente la neutralità dell'IVA: se le fatture sono soggettivamente inesistenti e inserite consapevolmente in una frode, l'imposta indicata può essere comunque dovuta e la detrazione può essere negata.
- La regolarità formale delle fatture e della contabilità non è sufficiente quando l'Amministrazione dimostra, tramite elementi presuntivi gravi e concordanti, che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'interposizione di società cartiere.
- Intercettazioni, flussi finanziari anomali, restituzioni di denaro, assenza di una struttura aziendale effettiva e rapporti personali tra gli operatori possono provare la consapevole partecipazione alla frode.
- L'Agenzia delle Entrate può qualificare diversamente, ai fini di una specifica imposta, fatti già emersi durante la verifica, purché non introduca fatti storici nuovi e il contribuente abbia avuto modo di difendersi.
- Le violazioni connesse all'uso consapevole di fatture per operazioni inesistenti non sono meramente formali; possono quindi giustificare il recupero dell'imposta e l'applicazione di sanzioni anche se il meccanismo contabile del reverse charge aveva comportato un'apparente compensazione.
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