Sentenza del 25/01/2016 n. 104 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Locazione - risoluzione anticipata - contratto - indennizzo - funzione di corrispettivo - è tale. Imposta di registro - avviso di liquidazione - indennizzo - funzione di corrispettivo - non è dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione dell’indennizzo concordato in occasione della risoluzione anticipata, per mutuo dissenso, di un contratto di locazione. Occorre stabilire se tale somma abbia natura risarcitoria, e quindi sia soggetta a imposta di registro, oppure costituisca il corrispettivo della disponibilità anticipatamente recuperata dal locatore sui beni locati, con conseguente applicazione dell’IVA. La risoluzione per mutuo dissenso è considerata un autonomo contratto diretto a estinguere gli effetti del precedente negozio.
La decisione
È stato affermato che l’indennizzo pattuito per la cessazione anticipata della locazione ha funzione di corrispettivo e non di risarcimento, in quanto remunera la disponibilità anticipata dei beni recuperata dal locatore. Di conseguenza, l’importo non è soggetto a imposta di registro, ma all’IVA, coerentemente con il trattamento fiscale dei canoni originariamente previsti, già assoggettati a IVA in ragione della natura delle parti e dei beni. L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro risulta quindi infondato o comunque non applicabile a tale somma.
Norme richiamate
Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 15 dicembre 1993
Non riportata testualmente nel testo fornito.
È richiamata a sostegno della qualificazione dell’indennizzo come corrispettivo per la disponibilità anticipata del bene, anziché come risarcimento del danno.
Disciplina dell’imposta di registro e dell’IVA applicabile alle locazioni
Non specificate nel testo fornito.
Quando una somma connessa alla risoluzione anticipata della locazione costituisce corrispettivo di un’operazione economicamente rilevante già soggetta a IVA, non deve essere nuovamente assoggettata a imposta di registro.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di una somma dipende dalla sua funzione economica effettiva: se remunera una prestazione o un’utilità conseguita dall’altra parte, tende a essere considerata corrispettivo; se reintegra un danno, tende a essere considerata risarcimento.
- In caso di risoluzione anticipata consensuale di una locazione, l’indennizzo pagato al locatore può essere trattato come corrispettivo quando remunera la restituzione anticipata o la disponibilità del bene, soprattutto se è collegato ai canoni o alla durata residua del contratto.
- La risoluzione per mutuo dissenso è un autonomo accordo negoziale e può produrre effetti fiscali propri, distinti da quelli del contratto originario.
- Se l’operazione sottostante e i relativi canoni sono soggetti a IVA, una somma funzionalmente collegata alla cessazione anticipata può rientrare nel campo IVA e non essere assoggettata a imposta di registro, evitando una duplicazione impositiva.
- Per determinare il corretto trattamento fiscale occorre esaminare il contenuto dell’accordo, la causa concreta del pagamento, il collegamento con il contratto di locazione e l’eventuale assoggettamento a IVA dell’operazione principale.
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