Cassazione Penale, Sentenza n. 50744/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente esaurito l'espiazione della pena il 31/10/2023. Per tale motivo la Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali sollevate sul punto di diritto (art. 4‑bis Ord. pen. e art. 3 d.l. n. 162/2022). La decisione è stata resa con motivazione semplificata ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila del 28/02/2023 che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, proposta in favore di Maurizio Maiorano detenuto per una condanna definitiva a 8 anni per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (fatti fino ad agosto 2013). Il ricorso in Cassazione deduceva un unico motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 4‑bis dell'Ordinamento penitenziario e all'art. 3 del d.l. n. 162/2022, conv. in legge n. 199/2022, in particolare con riguardo alla valutazione della "condotta di collaborazione inesigibile o impossibile"
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma indicata per identificare il reato per cui il ricorrente è stato condannato; utilizzata come riferimento per la pena scontata, non oggetto di interpretazione decisiva nella sentenza
art. 4‑bis Ord. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma la cui applicazione sarebbe stata errata in relazione alla valutazione della condotta di collaborazione; la Corte non ha deciso sul merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
art. 3 d.l. n. 162 del 2022 convertito in legge n. 199 del 2022
Richiamato dal ricorrente in combinato disposto con l'art. 4‑bis; la Corte non ha esaminato l'interpretazione sostanziale della norma a causa della sopravvenuta carenza di interesse
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Autorizza la motivazione sintetica; la Corte ha ritenuto la questione non complessa e fondata su principi consolidati, adottando la motivazione semplificata prevista da questa norma
Massime di principio
- Se il ricorrente perde l'interesse concreto al provvedimento impugnato (es. per esaurimento della pena), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza che la Corte entri nel merito
- La sopravvenuta estinzione dell'interesse processuale rende inutile l'esame di questioni di diritto anche rilevanti; per evitare ciò è necessario promuovere i rimedi prima che venga meno l'utilità pratica della pronuncia
- Una requisitoria favorevole del Pubblico ministero (es. richiesta di annullamento con rinvio) non impedisce la dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse se il presupposto di interesse è venuto meno
- In casi non complessi e con giurisprudenza consolidata la Corte può adottare una motivazione semplificata ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
- Quando si impugna il rigetto di misure alternative alla detenzione (es. affidamento in prova), è fondamentale valutare tempestivamente la situazione concreta (stato di espiazione della pena) perché il beneficiario può vedere svanire l'utilità della pronuncia
- Nel valutare strategie processuali simili, considerare anche eventuali rimedi o effetti collaterali che sopravvivono all'espiazione della pena (es. conseguenze amministrative o di registro) poiché possono conservare l'interesse ad un provvedimento giudiziale
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