Sentenza del 13/06/2018 n. 15448 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento IRPEF relativo al 2004, con cui l'Agenzia delle entrate aveva contestato un reddito da capitale di 3.739.889 euro sulla base delle movimentazioni bancarie e delle presunzioni previste dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'inesistenza o nullità della notificazione dell'avviso per presunta falsità o irregolarità della firma del notificatore, l'utilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente, l'errata applicazione della presunzione bancaria, l'omessa valutazione dell'autorizzazione alla trasmissione degli atti della Guardia di finanza, vizi motivazionali e la necessità che l'Ufficio individuasse specificamente la fonte del reddito e la relativa categoria fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'eventuale irregolarità della notificazione non comportasse l'inesistenza dell'avviso, poiché il contribuente ne aveva avuto piena conoscenza entro il termine di decadenza e aveva proposto ricorso. Ha inoltre confermato l'inutilizzabilità della documentazione richiesta dall'Ufficio e non esibita tempestivamente, rilevando comunque che, anche considerando tale documentazione, il contribuente non aveva dimostrato analiticamente la provenienza e le causali degli assegni e dei titoli. Le ulteriori censure sono state dichiarate infondate o inammissibili, in quanto dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti o non riproposte correttamente in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 9.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
"presunzione legale relativa" sulle movimentazioni bancarie; il contribuente deve dimostrare analiticamente che ciascun versamento o prelievo è estraneo a operazioni imponibili
I dati risultanti dai conti correnti possono fondare l'accertamento e determinano l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente fornire una giustificazione specifica, operazione per operazione. La documentazione richiesta dall'Ufficio e non esibita tempestivamente può diventare inutilizzabile, salvo causa non imputabile al contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 43 e 60
La validità e la tempestività della notificazione dell'avviso di accertamento sono valutate in relazione al termine di decadenza dell'Ufficio; la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente può impedire che eventuali vizi della notificazione comportino l'inesistenza dell'accertamento.
Codice di procedura civile, art. 160
La notificazione è nulla quando non sono rispettate le regole sulla persona destinataria o sussiste assoluta incertezza sul destinatario o sulla data. L'identità concreta del notificatore rileva soprattutto se è contestata la competenza dell'ufficio notificante.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
Le eccezioni o questioni assorbite o non esaminate in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello; in mancanza, non possono essere fatte valere per la prima volta in Cassazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 41, 42 e 51
In presenza di un accertamento fondato su movimentazioni bancarie non giustificate, l'Amministrazione non deve necessariamente individuare una diversa specifica attività produttiva del reddito, quando la presunzione legale dell'art. 32 sia operante e il contribuente non abbia fornito prova analitica contraria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1
Il ricorso per Cassazione nel processo tributario non consente una nuova valutazione del merito o delle prove, ma riguarda soltanto i vizi riconducibili ai motivi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale si basa su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione può utilizzare la presunzione legale prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973; il contribuente deve giustificare in modo puntuale ogni singola operazione, indicando provenienza, causale e natura non imponibile.
- La mancata risposta a un questionario o a un invito dell'Amministrazione può comportare l'inutilizzabilità successiva dei documenti richiesti e non prodotti tempestivamente, salvo che il contribuente dimostri una causa non imputabile.
- Un vizio della notificazione non determina automaticamente l'inesistenza dell'avviso di accertamento: se il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'atto entro il termine di decadenza e ha potuto difendersi, l'atto può restare efficace.
- In appello devono essere riproposte le eccezioni rimaste assorbite o non esaminate in primo grado; altrimenti la questione può considerarsi abbandonata e non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione.
- La Cassazione non è un terzo grado di merito: contestazioni dirette a ottenere una diversa lettura della documentazione o delle risultanze bancarie sono normalmente inammissibili se non evidenziano uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante.
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