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Sentenza

Sentenza n. 7886/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento a) della Determinazione Dirigenziale Rep. QI/923/2025 del 14/03/2025 - protocollo QI/55587/2025 del 14/03/2025 di reiezione dell'istanza di condono n. 0/582320 sot.0 per l'abuso realizzato in Roma, Via della Storta, 10 - int. 7 - 00123 - Roma - Municipio 14, notificata il 21.03.2025; b) della nota prot. n. QI/61614 del 21/03/2025 con cui l'UO Condono Edilizio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha trasmesso a valore di notifica la Determinazione Dirigenziale di reiezione; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202506393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un'unità immobiliare in Roma, notificato mediante nota dell'ufficio comunale competente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di condono presentata ai sensi dell'art. 40, commi 5 e 6, l. n. 47/1985, sostenendo che Roma Capitale avrebbe dovuto applicare il regime previsto dall'art. 40, ultimo comma, della medesima legge e le più favorevoli discipline dei condoni del 1985 e del 1994, anziché il terzo condono di cui al d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e alla l.r. Lazio n. 12/2004. La ricorrente affermava di avere dimostrato che le ragioni di credito all'origine della procedura esecutiva, conclusasi con il trasferimento dell'immobile, erano anteriori all'entrata in vigore delle discipline successive. Deduceva inoltre la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune non avesse considerato le osservazioni e la documentazione depositate dopo il preavviso di rigetto, nonché il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà, l'irragionevolezza e il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/1990. L'abuso riguardava la realizzazione di una nuova unità immobiliare di 60 mq di superficie utile residenziale e 3,60 mq di superficie non residenziale, in un'area gravata da vincoli paesaggistici e da vincoli concernenti esondazione e sommergibilità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985, relativo alla possibilità per l'aggiudicatario di presentare la domanda entro 120 giorni dal trasferimento dell'immobile quando le ragioni di credito siano anteriori all'entrata in vigore della legge, sia applicabile anche ai condoni disciplinati dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003, per effetto dei rinvii al Capo V della l. n. 47/1985. Tuttavia, gravava sulla richiedente l'onere di provare sia la data di ultimazione dell'abuso sia, in particolare, l'anteriorità delle ragioni di credito. Tale prova non è stata fornita con riguardo alla data del 31 dicembre 1993, termine rilevante per l'applicazione della disciplina del condono del 1994. Il decreto ingiuntivo richiamato nelle osservazioni non è stato prodotto in giudizio e non risultava provata neppure la sua produzione nel procedimento amministrativo. La nota di trascrizione del pignoramento, pur prodotta in giudizio, non risultava acquisita nel procedimento di condono e comunque riguardava soltanto un appezzamento di terreno, senza menzionare il manufatto abusivo né l'unità immobiliare oggetto dell'istanza. Pertanto, non essendo stata dimostrata l'anteriorità dell'abuso rispetto al 31 dicembre 1993, il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina del terzo condono, ai sensi del d.l. n. 269/2003, della l. n. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004. In base a tale disciplina, la presenza dei vincoli indicati nel provvedimento comunale impediva il rilascio della sanatoria per un abuso maggiore; tale effetto ostativo non era stato specificamente contestato, essendo stata contestata soltanto l'applicabilità della disciplina del terzo condono. Il TAR ha escluso anche il difetto di istruttoria, ritenendo che la pratica fosse stata attentamente e compiutamente esaminata. Ha escluso la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990, poiché le osservazioni erano state valutate, sebbene ritenute inidonee a modificare l'esito. Ha infine escluso il difetto di motivazione: il provvedimento richiamava la nota del 26 maggio 2016, acquisita agli atti e conoscibile dalla parte, realizzando una motivazione per relationem, e dava conto dell'esame delle osservazioni e della loro inidoneità a superare le ragioni del preavviso di rigetto. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 40, commi 5 e 6, l. n. 47/1985

    La disposizione consente, nell'ipotesi di trasferimento dell'immobile derivante da procedura esecutiva, la presentazione della domanda di sanatoria entro 120 giorni dall'atto di trasferimento, purché le ragioni di credito siano anteriori all'entrata in vigore della legge.

  • art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985

    Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

    La disciplina è applicabile anche alle domande presentate ai sensi della l. n. 724/1994 e del d.l. n. 269/2003, in virtù dei rinvii al Capo V della l. n. 47/1985.

  • art. 39, comma 1, l. n. 724/1994

    Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 estende ai condoni disciplinati dalla l. n. 724/1994 anche la regola dell'art. 40 relativa agli immobili trasferiti nell'ambito di procedure esecutive.

  • art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003

    Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile anche al terzo condono la disciplina dell'art. 40 relativa alle domande presentate dall'aggiudicatario di un immobile trasferito mediante procedura esecutiva.

  • l. n. 326/2003

    La legge di conversione del d.l. n. 269/2003 disciplina il terzo condono edilizio, applicabile nel caso concreto in assenza di prova dell'anteriorità dell'abuso rispetto al 31 dicembre 1993.

  • l.r. Lazio n. 12/2004

    La disciplina regionale del terzo condono è applicabile quando non sia provata l'anteriorità dell'abuso rispetto al termine rilevante per il condono del 1994; la presenza di vincoli impedisce la sanatoria per gli abusi maggiori.

  • artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990

    Il procedimento partecipativo è rispettato quando l'amministrazione esamina le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, anche se le ritiene inidonee a modificare l'esito del procedimento.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione per relationem è sufficiente quando l'atto richiama un precedente documento acquisito agli atti e conoscibile dall'interessato e dà conto dell'esame delle osservazioni procedimentali.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985, relativa alla domanda di sanatoria presentata dall'aggiudicatario di un immobile trasferito mediante procedura esecutiva, si applica anche ai procedimenti di condono regolati dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003, in forza dei rinvii al Capo V della l. n. 47/1985.
  • Nel procedimento di condono promosso dall'aggiudicatario di un immobile trasferito nell'ambito di una procedura esecutiva, grava sul richiedente l'onere di dimostrare la data di ultimazione dell'abuso e l'anteriorità delle ragioni di credito necessaria per individuare la disciplina di condono applicabile.
  • La nota di trascrizione di un pignoramento riferita al solo terreno non dimostra, di per sé, l'anteriorità dell'abuso relativo a un manufatto o a un'unità immobiliare distinta, se tali beni non sono menzionati o identificati nell'atto.
  • Qualora non sia provata l'anteriorità dell'abuso rispetto al termine previsto dalla disciplina del condono del 1994, trova applicazione la disciplina del terzo condono; per un abuso maggiore, la presenza dei vincoli ostativi previsti dalla normativa applicabile impedisce il rilascio della sanatoria.
  • La partecipazione procedimentale è rispettata quando l'amministrazione prende in esame le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, anche senza recepirle, purché ne consideri il contenuto e ne esponga l'inidoneità a superare le ragioni ostative.
  • È legittima la motivazione per relationem quando il provvedimento richiama un atto precedente acquisito agli atti e conoscibile dall'interessato e contiene un'esplicita valutazione delle osservazioni procedimentali.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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