Sentenza n. 2685/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS-, con il quale la Commissione competente ha dichiarato la non idoneità del ricorrente agli accertamenti psico-fisici nell'ambito del procedimento finalizzato al reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri effettivi, avviato con bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^ S.S. n. 55 del 12 luglio 2022; - dei documenti e dei verbali (non conosciuti) redatti dalla predetta Commissione sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi gli esami di laboratorio e le altre risultanze degli accertamenti psico-fisici cui è stato sottoposto l'odierno ricorrente; - ove e per quanto occorra, del predetto bando di concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri effettivi (G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022), in particolare: dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui dispone che: <<...Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove previsto, dovranno, altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella “A” allegata al predetto d.P.R. Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio al momento della visita medica e in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare...>>; dell'art. 10, co. 6, lett. a) e b) nella parte in cui dispone che <<...Saranno giudicati “inidonei” i candidati: a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella “A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.207, laddove previsto; b. risultati affetti da: imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr.90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3 [...] tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere...>>; dell'art. 10, co. 8, del bando di concorso nella parte in cui dispone che <<...Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali...>>; - di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente ivi incluse le “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in forma quadriennale” approvate con atto del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 99/1-22 CC del 1° ottobre 2022 nonché ancora, ove e per quanto occorra, del d.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante “Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207 e del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”; E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI volte a consentire al ricorrente di essere ammesso a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame tutt'ora in itinere, come da avvisi pubblicati sul sito web www.carabinieri.it e/o di ogni misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione al concorso de quo; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente al concorso in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti psico-fisici nell’ambito del concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, con impugnazione degli atti presupposti e della disciplina concorsuale sui parametri e requisiti psico-fisici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui la Commissione competente lo aveva dichiarato non idoneo agli accertamenti psico-fisici del concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri effettivi. Erano stati contestati anche i verbali e gli accertamenti posti a fondamento del giudizio, nonché, ove occorrente, le disposizioni del bando e gli atti tecnici e normativi relativi ai parametri fisici, alle imperfezioni e infermità causa di non idoneità e alla definitività del giudizio medico. Il ricorrente aveva chiesto la sospensione degli atti, l’ammissione alle successive prove, il risarcimento in forma specifica e, in subordine, il risarcimento per perdita di chance. Nel corso del giudizio, con dichiarazione del 9 dicembre 2025, il difensore ha comunicato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal difensore del ricorrente. Non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro il giudizio di non idoneità, gli atti degli accertamenti psico-fisici, il bando e la disciplina tecnica applicabile, né le domande cautelari e risarcitorie. Le spese processuali sono state integralmente compensate per giusti motivi, in considerazione dell’esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento della declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 35 c.p.a. nel procedimento decisorio relativo all’improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 30 c.p.a.
Indicato nella domanda proposta dal ricorrente per il risarcimento in forma specifica e, subordinatamente, per perdita di chance; la domanda non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che è venuto meno il proprio interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame delle censure di merito e delle domande consequenziali non più attuali.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle integralmente quando ravvisi giusti motivi, anche in considerazione dell’esito e delle peculiarità del giudizio.
- Quando il provvedimento giudiziario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento, secondo la disciplina sulla protezione dei dati personali.
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