Cassazione Penale, Sentenza n. 31489/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza della condannata di sospensione dell'esecuzione della pena inflitta per il delitto di atti persecutori aggravati ex art. 612-bis, comma 3, c.p., commesso fino al 24 gennaio 2022. La difesa ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 25 Cost. e 2 c.p., sostenendo che il reato sarebbe stato inserito tra quelli ostativi alla sospensione dell'ordine di esecuzione solo con la modifica dell'art. 4-bis ord. pen. introdotta dalla l. 181/2025 e che tale disciplina, essendo successiva al fatto, non potesse applicarsi retroattivamente. Il ricorso mirava quindi a far riconoscere l'asserita sopravvenuta preclusione normativa come inapplicabile al caso concreto e, per conseguenza, a ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per il delitto di cui all'art. 612-bis, comma 3, c.p. era già espressamente previsto, al tempo del fatto, dall'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. nel testo vigente nel 2022. La successiva riforma del 2025 ha soltanto spostato il riferimento normativo nell'art. 4-bis ord. pen., eliminandolo dal testo dell'art. 656 c.p.p., senza introdurre una nuova causa ostativa né determinare una successione di leggi più sfavorevole. Conseguentemente, la doglianza basata sugli artt. 25 Cost. e 2 c.p. è stata ritenuta inconferente. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612-bis c.p.
Il delitto di atti persecutori aggravato rientrava già tra i reati per i quali non può essere disposta la sospensione dell'ordine di esecuzione.
art. 656 c.p.p.
Prevede la sospensione dell'esecuzione dell'ordine, ma tale beneficio è escluso per determinati condannati.
art. 656 c.p.p.
Nel testo vigente nel 2022 escludeva espressamente la sospensione per i condannati per il delitto di cui all'art. 612-bis, comma 3, c.p.
art. 4-bis ord. pen.
La l. 181/2025 ha collocato qui il riferimento all'art. 612-bis, comma 3, c.p., senza innovare nel senso della preclusione già esistente.
art. 25 Cost.
Invocato dalla difesa per sostenere il divieto di applicazione retroattiva di una disciplina più sfavorevole; la Corte ha escluso che vi fosse una nuova disciplina sfavorevole sopravvenuta.
art. 2 c.p.
Invocato per la successione di leggi penali nel tempo; la Corte ha ritenuto inconferente il richiamo, poiché non vi è stata alcuna successione di leggi in senso peggiorativo.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato solo per l'anonimizzazione dei dati identificativi nel provvedimento diffuso.
Massime di principio
- Quando la preclusione alla sospensione dell'ordine di esecuzione era già prevista dalla disciplina vigente al momento del fatto, una successiva riscrittura sistematica della norma che ne sposti soltanto il collocamento non integra successione di leggi più favorevole o più sfavorevole.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 c.p. non rileva un mero trasferimento formale del riferimento normativo da una disposizione a un'altra, se il contenuto ostativo permane immutato.
- La doglianza sulla retroattività è infondata se la norma invocata come sopravvenuta non introduce un nuovo divieto, ma si limita a recepire o ricollocare un divieto già esistente nel testo vigente al tempo del reato.
- Nel giudizio di legittimità, la manifesta infondatezza del motivo comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisata colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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