Cassazione Penale, Sentenza n. 23839/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere. In primo luogo la difesa deduce l'erroneità della ricostruzione fattuale e contesta la gravità indiziaria, sostenendo l'estraneità dell'imputato o, comunque, il suo contributo marginale nell'aggressione a danno di Pietro De Nigris (anche in base a videoriprese e alle dichiarazioni della persona offesa). In udienza sono stati aggiunti nuovi motivi (ex art. 611 comma 4 cod. proc. pen.), consistenti: (i) nella contestazione della possibilità di applicare la custodia cautelare per il capo b) (lesioni), per i limiti edittali e per l'irrilevanza delle aggravanti; (ii) nella richiesta di rivalutazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., con particolare riferimento al rischio di reiterazione e all'incidenza, sul mantenimento della misura, dell'eventuale esclusione del titolo cautelare relativo alle lesioni.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il motivo principale costituisse una riproposizione del merito cautelare (contestazione della valutazione della gravità indiziaria) e non una vera e propria censura di illegittimità normativa o di errata sussunzione del fatto nella fattispecie astratta. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Salerno, che ha valorizzato la testimonianza della persona offesa (ritenuta credibile) e gli elementi probatori disponibili, individuando per l'imputato il ruolo di adescatore/assistente idoneo a integrare il concorso nell'aggressione. I motivi nuovi proposti in udienza sono stati considerati infondati: la contestazione della custodia per il reato di lesioni è priva di interesse concreto perché la misura è comunque fondata anche sull'ipotesi di estorsione, ed è quindi irrilevante eliminare il titolo relativo alle lesioni se permangono altre imputazioni idonee a giustificare la detenzione. Il ricorrente è condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e la decisione viene trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per l'iscrizione nella cartella personale (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 611, comma 4, cod. proc. pen.
Consente al difensore di enunciare motivi nuovi in udienza; la Corte ha rilevato che tali motivi sono stati proposti ma sono risultati infondati nel merito cautelare.
art. 275, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rivalutazione delle esigenze cautelari: la difesa chiedeva la rivalutazione ex art. 275 ma la Corte ha ritenuto che l'esclusione parziale del titolo cautelare (lesioni) non incidesse concretamente sul mantenimento della misura, essendo presente altro titolo (estorsione) più grave.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte richiama che la censura deve consistere in una violazione di legge o in motivazione illogica, e distingue tra errata sussunzione (ammissibile) e mera diversa valutazione delle prove (inammissibile nel giudizio di legittimità).
art. 311, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'introduzione di motivi in udienza (il testo processuale indica l'uso di questo istituto per nuovi motivi); la Corte ha esaminato tali motivi e li ha ritenuti infondati.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare
L'interesse al gravame deve tradursi in un vantaggio pratico per l'impugnante; contestare un solo capo è privo di interesse se la misura è comunque giustificata da altra imputazione più grave.
art. 292 cod. proc. pen.
Articolo richiamato in relazione al contenuto motivazionale richiesto al tribunale del riesame; la decisione del riesame deve dare conto dei presupposti della misura secondo lo schema previsto.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato come modello strutturale per la motivazione del tribunale del riesame; la Corte sottolinea che la motivazione deve essere adeguata anche se fondata su indizi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 94, commi 1‑bis e 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione per l'inserimento nella cartella personale del detenuto della copia del provvedimento che ha disposto la misura; la Corte ha ordinato la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto.
art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione di applicabilità della misura per alcuni reati: la Corte menziona orientamenti secondo cui la contestazione di aggravanti è irrilevante se comunque permane un reato che legittima la misura.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nel giudizio cautelare, non svolge un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie già compiute dal giudice di merito: controlla la congruenza e la logicità della motivazione e l'eventuale errata sussunzione del fatto nella fattispecie astratta, non la diversa ponderazione delle prove.
- Per ottenere l'annullamento della misura cautelare è necessario dimostrare un vizio di diritto o di motivazione (es. errata sussunzione), non una mera ricostruzione alternativa dei fatti; la critica alla gravità indiziaria, se si risolve in diverso apprezzamento delle stesse emergenze, è inammissibile in cassazione.
- L'interesse a impugnare un titolo cautelare parziale (es. un capo di imputazione) è concreto solo se l'eliminazione di quel titolo può concretamente incidere sulla permanenza della misura: se la custodia è fondata anche su altre imputazioni più gravi, la contestazione parziale è priva di interesse.
- L'introduzione di nuovi motivi in udienza è ammessa nei limiti previsti dalle norme processuali, ma tali motivi devono comunque essere idonei a modificare la valutazione complessiva delle esigenze cautelari per avere rilievo; altrimenti sono dichiarati infondati.
- Nella valutazione cautelare il giudice può valorizzare la credibilità della persona offesa e elementi indiziari anche non definitivi (es. videoriprese, dichiarazioni) per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, purché la motivazione sia coerente e logica.
- Chi impugna deve mirare a un risultato pratico favorevole (ripristino della libertà o alleggerimento della misura); la mera pretesa di correttezza formale o teorica senza utilità pratica non garantisce interesse all'impugnazione.
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