Sentenza n. 9498/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Velletri n. 297/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 16.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3902/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.11.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'amministrazione alla sua attivazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata all'amministrazione presso la sede reale con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della carta con la provvista indicata nella sentenza, oltre alle spese del giudizio di cognizione. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo e la proposizione del ricorso, senza che l'amministrazione desse esecuzione alla pronuncia. L'amministrazione si è costituita formalmente, ma non ha contestato l'omessa esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, tra la notificazione del titolo e quella del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Collegio ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventualità di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e l'avvio dell'azione esecutiva; il TAR ne ha verificato il rispetto quale condizione dell'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell'amministrazione con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di un'inottemperanza non contestata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza, assegnandogli un termine successivo per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- L'attività del commissario ad acta individuato in un dirigente dell'amministrazione può essere svolta senza compenso aggiuntivo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1133/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1134/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1135/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1136/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1137/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1138/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →