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Sentenza

Sentenza n. 9498/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Velletri n. 297/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 16.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3902/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.11.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202514299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'amministrazione alla sua attivazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata all'amministrazione presso la sede reale con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della carta con la provvista indicata nella sentenza, oltre alle spese del giudizio di cognizione. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo e la proposizione del ricorso, senza che l'amministrazione desse esecuzione alla pronuncia. L'amministrazione si è costituita formalmente, ma non ha contestato l'omessa esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, tra la notificazione del titolo e quella del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Collegio ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventualità di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e l'avvio dell'azione esecutiva; il TAR ne ha verificato il rispetto quale condizione dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell'amministrazione con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di un'inottemperanza non contestata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza, assegnandogli un termine successivo per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta individuato in un dirigente dell'amministrazione può essere svolta senza compenso aggiuntivo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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