Cassazione Penale, Sentenza n. 2570/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che confermava la condanna (giudizio abbreviato) per concorso in rapina pluriaggravata e sequestro di persona. Le censure principali sono: insufficienza e vizio di motivazione rispetto alla responsabilità (presenza solo di elementi indiziari come l'uso di una utenza telefonica intestata alla moglie, localizzazioni del cellulare e controlli effettuati giorni prima); contestazione del contenuto e del valore delle dichiarazioni delle persone offese (riferimento a lingua straniera usata dai malviventi); mancato deposito/uso di intercettazioni disposte da altra autorità e conseguente presunta inutilizzabilità di tali prove; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancato adeguato approfondimento della buona personalità del ricorrente.
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Presutto Abramo e Ruocco Pasquale la Corte ha ritenuto che i motivi riproducessero censure meramente valutative già esaminate in appello e privi della specificità richiesta, configurando una richiesta di riesame del merito non consentita in sede di legittimità. Le doglianze su circostanze attenuanti sono state giudicate aspecifiche e inconferenti rispetto alla motivazione dei giudici di merito. Per i fratelli Tondi la Corte ha escluso che il mancato deposito presso altra autorità determini automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni (richiamando la giurisprudenza che nega tale sanzione) e ha ritenuto inammissibili anche le censure sulla valutazione probatoria, essendo tali questioni riservate al giudice di merito. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende pari a euro 3.000,00.
Norme richiamate
artt. 270 e 271 c.p.p.
La Corte afferma che il mancato deposito, presso l'autorità competente per un diverso procedimento, dei verbali di intercettazione disposte altrove non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati: la sanzione processuale dell'inutilizzabilità non è prevista da questi articoli, conformemente alla giurisprudenza citata.
principio di diritto: limiti del sindacato di legittimità (travisamento della prova vs travisamento del fatto)
richiamo alla giurisprudenza di Cassazione in materia (es. Cass. n. 14783/2009; n. 48968/2009; n. 1801/2015)
La Corte ribadisce che la Cassazione può censurare il 'travisamento della prova' solo se il giudice di merito ha fondato la decisione su una prova inesistente o su un risultato obiettivamente diverso da quello reale; non è invece consentito chiedere alla Cassazione un riesame del merito o una diversa valutazione delle risultanze processuali (c.d. travisamento del fatto), che resta riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per un nuovo apprezzamento delle prove: motivi che si limitano a riproporre censure meramente valutative già decise in appello sono inammissibili per aspecificità.
- La mera contestazione della motivazione dei giudici di merito richiede specificità e deve dimostrare un vizio grave (es. contraddizioni logiche manifeste o la sussistenza di una prova inesistente) per essere valutabile in Cassazione.
- Il mancato deposito delle intercettazioni in un procedimento diverso non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni stesse in quello in esame, salvo che non sussistano norme o situazioni che impongano diversamente.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche occorre fornire elementi positivi e specifici; censure generiche sulla "buona personalità" senza prova concreta risultano inefficaci.
- Qualunque doglianza che implichi una alternativa credibile di ricostruzione dei fatti non è sufficiente se non mostra che la motivazione impugnata è logicamente incongrua o incoerente rispetto agli atti.
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