Sentenza del 03/03/2020 n. 5800 - Corte di Cassazione
Accertamento - Omessa presentazione dichiarazione dei redditi - Accertamento induttivo - Legittimità - Condizioni - Prova - Inversione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento induttivo per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2000, imputando redditi ed imposte con sanzioni. La contribuente contestava la legittimità dell'accertamento, sostenendo che l'omessa dichiarazione da sola non giustificasse l'accertamento induttivo senza ulteriori elementi probatori gravi, precisi e concordanti, e contestava anche la validità formale dell'appello dell'Agenzia e la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l'atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la legittimità dell'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973 in caso di omessa dichiarazione, anche utilizzando presunzioni supersemplici con inversione dell'onere della prova. Ha inoltre ritenuto valido l'appello dell'Agenzia, riconoscendo la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'atto e negando la necessità di ulteriori elementi probatori per l'accertamento induttivo. Infine, ha respinto le doglianze sulla mancata deduzione di ulteriori costi deducibili, ritenendo che la contribuente non avesse fornito prova specifica e adeguata. La sentenza di secondo grado è stata confermata e le spese di giudizio sono state condannate alla ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione ha il potere-dovere di determinare il reddito complessivo del contribuente sulla base di dati e notizie raccolti, utilizzando qualsiasi elemento probatorio, anche con il metodo induttivo e presunzioni supersemplici che invertono l'onere della prova.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 10 e art. 11, comma 2
Attribuiscono impersonalmente la legittimazione processuale all'Agenzia delle Entrate, consentendo che l'atto processuale sia sottoscritto da un funzionario delegato anche se non il direttore, purché non vi sia prova contraria di usurpazione del potere.
D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 37
La firma autografa sostituita a mezzo stampa non è idonea per gli atti processuali delle Pubbliche Amministrazioni, ma nel caso specifico si è accertata la presenza di una firma autografa originale sovrapposta.
Codice Civile
Riguarda l'onere della prova, che viene invertito in presenza di presunzioni supersemplici nell'accertamento induttivo.
Codice di Procedura Civile
Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione, utilizzata per valutare la fondatezza delle doglianze procedurali e di merito presentate dalla contribuente.
Massime di principio
- In caso di omissione della dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere con accertamento induttivo senza necessità di ulteriori elementi probatori gravi, precisi e concordanti.
- Le presunzioni supersemplici, prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, sono ammesse per l'accertamento induttivo e invertono l'onere della prova a carico del contribuente.
- La legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate è impersonalmente attribuita all'ufficio locale, e l'atto può essere validamente sottoscritto da un funzionario delegato, anche se non il direttore, salvo prova contraria di usurpazione.
- La semplice menzione di "firma autografa sostituita a mezzo stampa" non esclude la validità dell'atto se è accertata la presenza di una firma autografa originale sovrapposta.
- Il contribuente, per ottenere il riconoscimento di costi deducibili superiori a quelli determinati induttivamente, deve fornire prova specifica, precisa e documentata.
- La proposta di accertamento con adesione non equivale a riconoscimento definitivo degli elementi contabili se non accettata dal contribuente.
Testo integrale
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