Ordinanza n. 29/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia – del decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (codice assicurata 055999847046) del 10.09.2025 dell’Ufficio Immigrazione presso la Questura di Latina notificato al Sig. Kumar Baljeet in data 20.11.2025, e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, riconoscendo altresì il diritto del ricorrente a un riesame equo e imparziale della sua posizione, e conseguente rilascio del richiesto permesso di soggiorno per lavoro subordinato; disporre, ove necessario, un’integrazione istruttoria mediante audizioni dei soggetti coinvolti e raccolta di documentazione ulteriore, al fine di ristabilire la completezza e correttezza del quadro decisionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'Ufficio Immigrazione presso la Questura di Latina ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il riconoscimento del diritto a un riesame equo e imparziale e il conseguente rilascio del titolo. Ha inoltre chiesto, ove necessario, un'integrazione istruttoria mediante audizioni e acquisizione di ulteriore documentazione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il diniego era fondato anche sulla carenza di determinati documenti, che il ricorrente ha ottenuto soltanto dopo l'emanazione del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che i documenti acquisiti dal ricorrente solo successivamente al diniego possano, al più, costituire il presupposto per la presentazione di una nuova istanza, ma non possano dimostrare l'illegittimità del provvedimento già adottato, trattandosi di elementi sopravvenuti rispetto alla sua emanazione. Non è stata quindi concessa la sospensione dell'efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la sussistenza di giustificati motivi, in ragione della materia trattata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta.
Massime di principio
- La documentazione acquisita dal privato soltanto dopo l'adozione del provvedimento amministrativo non può, in quanto sopravvenuta, costituire di per sé un indice di illegittimità del provvedimento già emanato.
- Gli elementi documentali sopravvenuti rispetto a un diniego amministrativo possono fondare, al più, la presentazione di una nuova istanza, ma non incidono retroattivamente sulla legittimità dell'atto originario.
Come è indicizzato
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