Ordinanza n. 5502/2026 - Napoli, Sezione 4
PER L’ANNULLAMENTO - del silenzio-inadempimento, serbato dall’Istituto Comprensivo IC N 5 -OMISSIS- – -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, in data 11.05.2026, a mezzo PEC, dalla ricorrente all’istituto scolastico in epigrafe identificato, per aver accesso a tutta la documentazione indicata nell’istanza medesima, con particolare riferimento ad ogni documento e/o atto amministrativo da cui emerga la gestione delle ferie di spettanza della ricorrente per gli anni di servizio indicati e, segnatamente, delle ferie maturate e godute per ciascun anno scolastico di riferimento e di quelle residuate nonché copia della eventuale istanza formale del D.S. pro tempore contenente l’invito al godimento delle ferie, per ciascun a.s. di propria spettanza, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, nonché del piano delle attività; - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze e, per l’effetto PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti, presentata in data 11.05.2026, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta e, quindi, PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, nei termini che saranno concessi dall’Ill.mo giudicante adito, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a., in caso di perdurante inadempimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso documentale dell’11 maggio 2026, relativa alla gestione delle ferie maturate e godute, alle ferie residue e agli eventuali inviti formali a fruirne per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
La controversia
La ricorrente, docente precaria con supplenza dal 11 settembre 2023 al 30 giugno 2024, intendeva agire davanti al giudice del lavoro per ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Per predisporre tale azione ha chiesto, con PEC dell’11 maggio 2026, copia della documentazione sulla gestione delle ferie, incluse quelle maturate, godute e residue, gli eventuali inviti formali del dirigente scolastico a fruirne con avviso delle conseguenze del mancato godimento e il piano delle attività. Ha impugnato il silenzio deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990 e dell’art. 9 d.P.R. 184/2006, nonché violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale. Le amministrazioni hanno eccepito irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità, sostenendo che la PEC, pur formalmente indirizzata all’Istituto superiore, era stata inviata all’indirizzo di un diverso Liceo e che, pertanto, non si era formato alcun silenzio. Dopo la camera di consiglio, il difensore della ricorrente ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo per un improvviso e documentato impedimento di salute; in subordine, ha chiesto di acquisire chiarimenti sull’eventuale inoltro dell’istanza all’istituto destinatario.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né deciso le eccezioni preliminari e i motivi di merito, riservando ogni decisione. Ha ritenuto che l’indicazione in epigrafe di un diverso istituto quale autore del silenzio fosse un errore materiale: dal complesso del ricorso risultava identificabile l’Istituto superiore cui la ricorrente riferiva l’inerzia, sicché, così interpretata la domanda, essa evitava l’inammissibilità per difetto di precisa editio actionis; anche la difesa resistente aveva compreso la controversia. Ha respinto la richiesta di rimessione sul ruolo avanzata dopo la chiusura della camera di consiglio, ritenendola irrituale e non prevista dal codice o dalla giurisprudenza, che collega tale rimessione a specifiche ipotesi, in particolare all’impossibilità di funzionamento del Collegio. Ha invece disposto un incombente istruttorio: il Liceo presso il cui indirizzo PEC era stata inviata per errore l’istanza deve depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, una relazione documentata sulla ricezione della PEC e sugli adempimenti successivi. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 dicembre 2026, con riserva su rito, merito e spese.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La ricorrente, docente precaria di scuola secondaria di II grado, avendo prestato servizio, con incarico di supplenza a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche, presso l’ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S. -OMISSIS-, nei seguenti periodi (v. contratti di lavoro allegati sub 1): - Anno scolastico 2023/2024 –dal 11/09/2023 al 30/06/2024, per n. 18 ore settimanali, ed intendendo agire in giudizio per rivendicare il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute per l’anno scolastico sopra indicato; essendo pertanto suo interesse “visionare ed estrarre copia di ogni documento e/o atto amministrativo, da cui emerga la gestione delle ferie di sua spettanza e, segnatamente, delle ferie maturate e godute per ciascun anno scolastico di riferimento e di quelle residuate, nonché copia della eventuale istanza formale del D.S. pro tempore, contenente l’invito al godimento delle ferie, in riferimento a ciascun a.s. di propria spettanza, con espresso avviso della perdita, in mancanza, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva”; che tale documentazione era essenziale, in quanto costituisce documentazione probatoria da allegare al giudice del lavoro, ai fini dell’accertamento della fondatezza della domanda giudiziale di monetizzazione delle ferie non godute
Il testo dà conto dell’interesse personale e difensivo posto a fondamento della richiesta di accesso, ma l’ordinanza non decide la sussistenza del diritto di accesso: la questione resta riservata dopo l’istruttoria.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Ciò posto, ritiene peraltro il Collegio che vadano svolti incombenti istruttori, ed in particolare che vada ordinato al Liceo -OMISSIS-, presso il cui indirizzo p.e.c. erroneamente è stata indirizzata l’istanza d’accesso di cui si discute, di depositare in giudizio una documentata relazione di chiarimenti circa la ricezione della p.e.c. in questione e circa gli adempimenti, posti in essere successivamente a tale ricezione, e tanto nel termine di gg. trenta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, ovvero, se anteriore, dalla notifica della stessa, a cura di parte; con rinvio della causa ad altra camera di consiglio in prosieguo, riservata ogni decisione, in rito, merito e spese.
La disposizione è richiamata nella domanda per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento; l’ordinanza non decide su tale richiesta e non ne trae una regola sostanziale, disponendo invece l’istruttoria e riservando ogni decisione.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Non può accedersi alla richiesta del difensore di parte ricorrente, di rimessione della causa sul ruolo, dopo il suo passaggio in decisione, avanzata dal medesimo con documentata istanza, fondata su motivi di salute, pervenuta dopo la chiusura della camera di consiglio, trattandosi di istanza irrituale e non prevista dal codice di rito, né dalla giurisprudenza, che collega la remissione della causa del ruolo ad ipotesi specifiche, connesse piuttosto all’impossibilità di funzionamento del Collegio giudicante (cfr., ad es., Consiglio di Stato sez. VI, 2/11/2005, n. 6802).
La richiesta di rimessione sul ruolo presentata dopo la chiusura della camera di consiglio per l’impedimento del difensore non è accolta: secondo il TAR, tale istanza non è prevista e la rimessione è collegata a ipotesi specifiche, quali l’impossibilità di funzionamento del Collegio.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Ciò posto, ritiene peraltro il Collegio che vadano svolti incombenti istruttori, ed in particolare che vada ordinato al Liceo -OMISSIS-, presso il cui indirizzo p.e.c. erroneamente è stata indirizzata l’istanza d’accesso di cui si discute, di depositare in giudizio una documentata relazione di chiarimenti circa la ricezione della p.e.c. in questione e circa gli adempimenti, posti in essere successivamente a tale ricezione, e tanto nel termine di gg. trenta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, ovvero, se anteriore, dalla notifica della stessa, a cura di parte; con rinvio della causa ad altra camera di consiglio in prosieguo, riservata ogni decisione, in rito, merito e spese.
Il Collegio dispone l’acquisizione di chiarimenti documentati dal Liceo sulla ricezione della PEC e sulle attività successive, al fine di accertare i fatti rilevanti per la decisione.
Massime di principio
- L’epigrafe del ricorso che individui erroneamente l’amministrazione autrice del silenzio non comporta inammissibilità per difetto di editio actionis quando, considerando unitariamente epigrafe e narrativa, sia chiara l’amministrazione cui il ricorrente riferisce l’inerzia e anche la difesa resistente abbia compreso l’oggetto della domanda.
- La richiesta di rimessione sul ruolo presentata dopo la chiusura della camera di consiglio per un impedimento personale del difensore non è accolta quando non ricorra una delle specifiche ipotesi ammesse; la rimessione è collegata, in particolare, all’impossibilità di funzionamento del Collegio.
- Quando è controverso se un’istanza di accesso sia pervenuta all’amministrazione competente o sia stata inoltrata a un diverso istituto, il giudice può disporre un’istruttoria mirata per acquisire documentazione sulla ricezione della comunicazione e sugli adempimenti successivi, riservando la decisione sul ricorso.
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