Ordinanza n. 195/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - previa sospensione, del verbale di ritiro cautelare ex art. 39, T.U.L.P.S., con cui i Carabinieri della Stazione di San Vito dei Normanni hanno ritirato le armi e la licenza di porto d’armi della ricorrente. - di ogni ulteriore atto, anche non conosciuto, presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelare delle armi e della licenza di porto d’armi adottato dai Carabinieri ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il verbale con cui i Carabinieri della Stazione di San Vito dei Normanni hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi e della licenza di porto d’armi, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo non espone specifici motivi di ricorso, ma dà conto della contestazione della legittimità dell’esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di ritiro cautelare delle armi, ritenuta dalla ricorrente irragionevole o erronea.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché non erano stati forniti elementi sufficienti per ritenere che la discrezionalità amministrativa fosse stata esercitata irragionevolmente o erroneamente. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che il ritiro cautelativo previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. ha natura provvisoria e non definitiva, essendo cautelare e immediato, e può essere seguito da un successivo divieto prefettizio, che nel caso concreto non era ancora intervenuto. Il verbale indicava infatti che il ritiro era disposto in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
il ritiro cautelativo delle armi è provvisorio e non definitivo in quanto cautelare e immediato, al quale può seguire il successivo divieto prefettizio
La disposizione consente un ritiro cautelare e immediato delle armi, avente carattere provvisorio e destinato a precedere, eventualmente, un successivo divieto prefettizio.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In materia di ritiro cautelare delle armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., la misura ha natura provvisoria, cautelare e immediata e non equivale a un definitivo divieto di detenzione o porto d’armi.
- La mera allegazione dell’irragionevolezza o dell’errore nell’esercizio della discrezionalità amministrativa non integra il fumus boni iuris nella fase cautelare in assenza di elementi sufficienti a sostegno della censura.
- Il periculum in mora può essere escluso quando l’atto impugnato dispone soltanto il ritiro cautelare e provvisorio delle armi e non sia ancora intervenuto il successivo divieto prefettizio.
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