Cassazione Penale, Sentenza n. 27974/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Di Nardo impugnava la conferma della condanna per bancarotta semplice (omessa/irregolare tenuta dei libri contabili nei tre anni anteriori al fallimento della "B&B Appalti s.r.l."). In cassazione deduceva: (i) violazione di norme processuali (artt. 429 e 601 c.p.p. e art. 23 d.l. n.149/2020) per la mancata immediata comunicazione alle difese delle conclusioni scritte del Procuratore generale, che avrebbe impedito il deposito tempestivo delle richieste difensive; eccepiva inoltre omessa notifica del decreto di citazione e un avviso indirizzato al difensore con il nome errato ("Attilio" anziché "Pasquale"); (ii) vizio di motivazione per mancata e insufficiente risposta della Corte d'appello alle richieste difensive.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la non immediata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale, di per sé, non integri una nullità né una violazione automatica del diritto di difesa: bisogna provare il concreto pregiudizio subito dalla difesa (es. complessità delle argomentazioni che richiedevano tempi maggiori). Nel caso specifico le conclusioni del P.G. erano un semplice modulo con la richiesta di conferma della sentenza di primo grado, senza argomentazioni complesse; la difesa ha comunque avuto due giorni utili e non ha indicato in che cosa fosse necessario un maggior tempo. Quanto alle censure relative alla notifica del decreto e all'errato nome del difensore nell'avviso, la Corte ha accertato la regolare notifica a mezzo posta e ha ritenuto l'errore del nome una mera irregolarità priva di effetti pregiudizievoli (l'avviso riportava il corretto indirizzo e le corrette generalità del procedimento). Sulla presunta carenza di motivazione la Cassazione ha richiamato il principio per cui, se la violazione sostanziale è insussistente, non sussiste il vizio di motivazione; ha quindi ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23 decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
La Corte ha interpretato che la disposizione, che prevedeva la trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero al difensore, non prevede una sanzione automatica per la mancata immediata comunicazione; la violazione non determina di per sé nullità o lesione del diritto di difesa salvo che non risulti un concreto pregiudizio per la difesa.
art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (richiamato in giurisprudenza)
La giurisprudenza richiamata dalla Corte stabilisce il principio che la non immediata trasmissione delle conclusioni del P.M. non integra automaticamente violazione del contraddittorio scritto: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa (es. complessità delle argomentazioni che impongano approfondimenti).
art. 429 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale base per censurare la decisione in rito; la Corte ha valutato che le presunte violazioni invocate non integravano una nullità o un vizio rilevante e che, pertanto, la contestazione procedurale era infondata.
art. 601 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure processuali relative al giudizio d'appello; la Corte ha ritenuto infondate le censure perché mancava la prova di un pregiudizio concreto della difesa e perché le irregolarità formali contestate erano ininfluenti.
Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021 (Carlino)
Precedente citato dalla Corte: afferma che, nel rito d'appello celebrato con contraddittorio scritto, la mancata immediata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero non integra automaticamente una violazione del diritto di difesa; occorre dimostrare il concreto pregiudizio per la difesa.
Massime di principio
- La mancata o non immediata trasmissione alle difese delle conclusioni del pubblico ministero nei procedimenti con forme di contraddittorio scritto non determina automaticamente nullità: è necessario indicare e provare il concreto pregiudizio derivante da tale omissione (es. complessità delle argomentazioni che richiedano tempi supplementari).
- Errori formali o inesattezze nell'avviso al difensore (es. indicazione errata del nome) sono, di per sé, mere irregolarità se il messaggio contiene comunque elementi identificativi chiari (indirizzo, numero di procedimento, generalità dell'imputato) e non generano di per sé incertezza sulla destinataria dell'avviso.
- Per far valere una violazione procedurale in sede di legittimità è necessario dettagliare come l'irregolarità abbia concretamente compromesso le capacità difensive (non bastano affermazioni generiche).
- La censura per vizio di motivazione non regge quando la presunta violazione procedurale è insussistente: la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione in rito e può ritenere corretta la decisione anche se il ragionamento di merito non è riprodotto pedissequamente.
- Quando si impugna per ritardi o omissioni procedurali in vista di un'udienza con contraddittorio scritto, il difensore dovrebbe documentare la complessità delle conclusioni ricevute e dimostrare, con riferimenti concreti, in quale modo il tempo effettivamente avuto sia stato insufficiente per tutelare le posizioni difensive.
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