Cassazione Penale, Ordinanza n. 20508/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 474, comma 2, c.p., deducendo in sostanza l'erroneità della valutazione di merito. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione in relazione all'acquisizione di elementi idonei a provare la rinomanza del marchio, sostenendo che tale profilo non fosse adeguatamente dimostrato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché aspecifico e risolto nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese dalla Corte territoriale. Ha ritenuto il secondo motivo parimenti non consentito in cassazione perché generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto, oltre che manifestamente infondato: per il delitto di cui all'art. 474 c.p., quando il marchio è di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione, non è richiesta la prova della sua avvenuta registrazione, e l'onere di dimostrare l'insussistenza dei presupposti per la protezione grava su chi tale insussistenza deduca. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per la configurabilità del reato, quando il marchio sia di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione, non è necessaria la prova della registrazione; chi contesta la protezione deve provare l'insussistenza dei presupposti.
È il reato per il quale la condanna di merito era stata confermata, ma non è oggetto di un'autonoma elaborazione nel provvedimento di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure di merito che si limitino a riprodurre in modo pedissequo le doglianze già esposte in appello e già disattese dal giudice di secondo grado.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti deduzioni generiche, prive di specifiche argomentazioni in diritto e in fatto a sostegno della censura.
- Per il delitto di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, quando il marchio sia di largo uso e di incontestata utilizzazione, la prova della registrazione non è necessaria; l'eventuale insussistenza dei presupposti di protezione va provata da chi la deduce.
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