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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07780/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. Con il primo motivo ha dedotto omessa e imprecisa motivazione sulla valutazione dell'elemento psicologico del reato. Con il secondo motivo ha lamentato il difetto di motivazione sulla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 217 della legge fallimentare, sostenendo in sostanza che ricorressero i presupposti per una diversa qualificazione giuridica della condotta. La Corte ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché, nella sostanza, consistevano in doglianze di merito, già vagliate e disattese dai giudici di merito, prive di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e non deducibili in sede di legittimità se non a fronte di motivazione mancante o manifestamente illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non fosse scrutinabile in sede di legittimità perché rivolto a contestare apprezzamenti di fatto e già adeguatamente confutato dai giudici di merito; ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché manifestamente infondato e reiterativo di questioni già devolute in appello, attinenti a valutazioni di fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 216, 223, comma 2, R.D. n. 267/1942

    Sono richiamati quali disposizioni incriminatrici poste a fondamento della condanna per bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, confermata in appello.

  • art. 217 R.D. n. 267/1942

    Norma invocata dal ricorrente per ottenere una riqualificazione meno grave dei fatti; la Corte ne esclude l'applicabilità nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o nella contestazione di apprezzamenti di merito, se la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
  • Il vizio di motivazione sulla componente soggettiva del reato non è configurabile quando la doglianza si limiti a riproporre questioni di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave è inammissibile se si fonda su valutazioni di fatto già scrutinare in appello e non evidenzia un vero deficit motivazionale rilevabile in cassazione.
  • In tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, l'elemento psicologico richiede la consapevolezza e volontà della complessa operazione antidoverosa produttiva di pregiudizio patrimoniale e la prevedibilità concreta del dissesto come effetto dell'azione, non essendo necessaria la rappresentazione e volontà dell'evento fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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