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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11724/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di archiviazione del G.I.P. del 27/06/2022 chiedendone l'annullamento per abnormità, sostenendo che il giudice avrebbe disposto l'archiviazione anche rispetto a ipotesi di reato riguardanti le persone offese impugnanti che non sarebbero state comprese nella richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero; in pratica si contestava uno sconfinamento del G.I.P. oltre il petitum del P.M.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistesse il vizio di abnormità: dalla lettura della richiesta del P.M. emergeva che quest'ultimo aveva chiesto l'archiviazione con riferimento a tutte le ipotesi di reato denunciate nelle due procedure riunite (n. 2918/20 e n. 2386/20), perciò il G.I.P. non ha oltrepassato il petitum. La Corte ha valorizzato la circostanza di elevata conflittualità endo-familiare e la carenza di elementi investigativi idonei a discernere torti e ragioni, giustificando l'archiviazione. Per legge (ex art. 616 c.p.p.) i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ex art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la conseguenza procedurale: dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende

  • Giurisprudenza sulle nozioni di 'abnormità' (Sez. U. n.26/1999; Sez.2 n.7320/2013; Sez.2 n.2484/2014)

    Sez. U. n. 26 del 24/11/1999 (Magnani); Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013 (Fabozzi); Sez.2, n.2484 del 21/10/2014

    La Corte richiama la definizione giurisprudenziale di abnormità come atto processuale singolare o sconnesso dall'ordinamento (profilo strutturale) o come atto che determina stasi o impossibilità di prosecuzione del processo (profilo funzionale); ha però ritenuto che l'ordinanza impugnata non rientrasse in tali ipotesi

Massime di principio

  • L'archiviazione disposta dal G.I.P. non è 'abnorme' se corrisponde alla richiesta formulata dal Pubblico Ministero e riguarda atti e capi per i quali il P.M. ha effettivamente chiesto l'archiviazione, anche quando i procedimenti sono stati riuniti
  • La nozione di abnormità richiede un comportamento processuale chiaramente estraneo al sistema o manifestamente sproporzionato; non è sufficiente una mera divergenza di valutazione sulla rilevanza delle prove
  • In situazioni di elevata conflittualità familiare, la carenza di elementi probatori idonei a discernere torti e ragioni può legittimare l'archiviazione
  • Il ricorso per vizi di 'abnormità' è ammissibile solo se emerge uno sconfinamento oggettivo e manifesto dei poteri del giudice rispetto all'area riservata al P.M.; contestazioni di merito sulle valutazioni probatorie del G.I.P. sono normalmente inammissibili sotto il profilo dell'abnormità
  • Chi impugna per abnormità rischia condanne per spese e ammende se il ricorso risulta inammissibile per profili di colpa nell'atto impugnatorio

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