Cassazione Civile, Ordinanza n. 33255/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Autorità di vigilanza aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive a più società e al loro amministratore unico per avere raccolto apporti di soggetti terzi mediante la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari edilizi in Brasile, qualificando l'operazione come offerta al pubblico di prodotti finanziari effettuata senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo. La Corte d'appello aveva annullato la sanzione ritenendo che, ai fini dell'esenzione dal prospetto prevista dal regolamento CONSOB, non si potessero sommare tra loro le diverse offerte, perché provenienti da soggetti giuridici distinti e aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi, in quanto riferiti a distinti patrimoni destinati e a differenti specifici affari. Con il ricorso per cassazione, l'Autorità denunciava violazione della disciplina europea e nazionale sul prospetto e del regolamento emittenti, sostenendo che le offerte dovessero essere considerate unitariamente: i prodotti sarebbero omogenei perché tutti strumenti di partecipazione all'affare; le tre società costituirebbero un unico centro di interesse, comunque riconducibile a un disegno unitario illecito; e, quindi, sarebbe superata la soglia di esenzione per numero di destinatari e controvalore complessivo. In via incidentale condizionata, la società resistente sosteneva anche il contrasto dell'art. 94 TUF con il diritto UE, chiedendone la disapplicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Autorità di vigilanza, confermando la sentenza d'appello che aveva annullato la delibera sanzionatoria. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso: la nozione di "medesimo prodotto" di cui all'art. 34-ter Reg. Emittenti non coincide con il medesimo genere di strumento finanziario, ma richiede un prodotto omogeneo riferito al medesimo affare e al medesimo rischio; inoltre, ciascuna società era un autonomo emittente, sicché non era consentito sommare le offerte di soggetti giuridici distinti facendo leva su collegamenti personali o su un preteso disegno unitario. Il richiamo al concorso di persone nell'illecito amministrativo è stato ritenuto inconferente, perché la questione restava fuori dalla contestazione e, in ogni caso, presuppone la commissione di un illecito, che il giudice di merito aveva escluso. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 94 TUF
impone la preventiva pubblicazione del prospetto informativo per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, salvo esenzioni applicabili.
art. 1, comma 1, lett. t), TUF
definisce l'offerta al pubblico di prodotti finanziari.
art. 1, comma 1, lett. u), TUF
definisce il prodotto finanziario rilevante ai fini della disciplina sulle offerte al pubblico.
art. 34-ter Regolamento Consob n. 11971/1999
l'esenzione dal prospetto opera per offerte rivolte a meno di 150 soggetti o aventi corrispettivo totale inferiore a 5 milioni di euro; le offerte si considerano unitariamente solo se aventi ad oggetto il medesimo prodotto e effettuate dal medesimo emittente o offerente nell'arco di dodici mesi.
art. 2447-bis c.c.
consente la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare, rilevanti nel caso di specie come veicolo delle offerte di investimento.
artt. 2447-ter e 2447-quinquies c.c.
disciplinano la separazione patrimoniale e i diritti dei creditori connessi ai patrimoni destinati.
art. 5 L. 689/1981
regola il concorso di persone nell'illecito amministrativo, ma non consente di superare la necessaria unicità del soggetto emittente richiesta dalla norma esonerativa.
art. 180 TUF
richiamato per la nozione di emittente come soggetto giuridico che emette o si propone di emettere strumenti finanziari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione dall'obbligo di prospetto, la locuzione "medesimo prodotto" non va intesa come riferimento al medesimo genere di strumento finanziario, ma a uno strumento omogeneo relativo al medesimo affare e al medesimo rischio di impiego del capitale.
- La sommatoria delle offerte ai fini delle soglie esonerative è consentita solo quando ricorrono congiuntamente l'identità del prodotto e l'identità del soggetto emittente od offerente nel periodo di riferimento; la diversa soggettività giuridica degli offerenti impedisce di per sé la sommatoria.
- La mera esistenza di collegamenti personali tra società, o di un preteso disegno unitario, non basta a trasformare offerte provenienti da emittenti distinti in un'unica offerta rilevante ai fini dell'esenzione dal prospetto.
- La disciplina del concorso di persone nell'illecito amministrativo non può essere utilizzata per aggirare i presupposti testuali dell'esenzione normativa, e presuppone comunque la configurabilità di un illecito che, se esclusa dal giudice di merito, non può essere rivalutata in cassazione oltre i limiti del sindacato di legittimità.
- L'accertamento circa la diversità dei prodotti finanziari offerti, quando fondato sulle concrete caratteristiche dei patrimoni destinati e dei singoli affari sottostanti, integra un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se logicamente e giuridicamente motivato.
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