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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43154/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3841/2023 della Corte d'Appello di Bologna del 23/05/2023. La sentenza d'appello aveva dichiarato la prescrizione di alcuni reati tributari e confermato la condanna dell'istante per bancarotta fraudolenta a tre anni di reclusione (sentenza di primo grado del 10/05/2017). L'istante ha dedotto di non essere mai venuto a conoscenza del processo in primo e secondo grado, avendo nominato un difensore di fiducia che non lo aveva informato efficacemente e avendo ricevuto notizia del procedimento solo in occasione della notifica dell'ordine di esecuzione il 05/04/2024; per tali ragioni ha chiesto di essere rimesso nei termini per proporre ricorso per cassazione.

La decisione

Istanza respinta. La Corte ha ritenuto l'istanza infondata: a) l'art. 175, comma 2.1, non è il corretto strumento per un imputato appellante assente in appello, dovendosi invece valutare l'eventuale caso fortuito o forza maggiore ai sensi del comma 1; b) ai sensi dell'art. 598-ter, ove le notificazioni siano regolari, l'imputato appellante non presente è sempre giudicato in assenza; c) il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di lui, e la notifica del decreto che disponeva il giudizio è risultata regolarmente fatta al domiciliatario: tali elementi costituiscono indicatori di effettiva conoscenza del processo; d) la mancata comunicazione al difensore del cambiamento dell'indirizzo PEC e il mancato mantenimento dei contatti sono sintomi di colpevole disinteresse dell'imputato e non integrano caso fortuito o forza maggiore; e) l'onere della prova di un impedimento assoluto, insormontabile e non imputabile all'interessato grava sul richiedente la restituzione e non è stato assolto. Conseguenza: nessuna restituzione dei termini e nessun ricorso per cassazione ammesso.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen. (commi 1 e 2.1)

    Disciplina la restituzione nel termine. Il comma 1 riguarda restituzione per caso fortuito o forza maggiore; il comma 2.1 riguarda l'imputato giudicato in assenza che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del processo. La Corte chiarisce che, nel caso di appellante assente, l'istanza doveva fondarsi su prova di caso fortuito/forza maggiore (comma 1) e non sul comma 2.1.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Regola l'assenza dell'imputato in primo grado e individua gli indicatori utili a verificare l'effettiva conoscenza della pendenza del processo (notificazioni, atti compiuti, nomina di difensore di fiducia). La Corte richiama il criterio della verifica effettiva e non di presunzione automatica.

  • art. 598-ter cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'imputato appellante non presente, se le notificazioni sono regolari, è sempre giudicato in assenza. La Corte lo applica per affermare che, nel processo d'appello, la mancata presenza dell'appellante in presenza di notifiche regolari legittima la dichiarazione di assenza.

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater citati)

    Riguarda i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione e gli obblighi di mandato ad impugnare e di elezione di domicilio per il difensore. La Corte osserva che l'appellante difeso d'ufficio doveva ottemperare a prescrizioni formali (mandato specifico), omissione non dedotta nel ricorso.

  • art. 509-ter cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella ricostruzione del rito e delle udienze camerali/dibattimentali; la Corte richiama il quadro normativo sulle udienze d'appello.

  • Direttiva 2016/343/UE e pronuncia CGUE C-579/20

    La Corte richiama la giurisprudenza europea che consente processi in assenza qualora le autorità abbiano compiuto sforzi ragionevoli per rintracciare l'imputato e vi siano indizi oggettivi che l'imputato abbia volontariamente ostacolato la notifica; conferma l'esigenza di considerare anche la diligenza dell'imputato.

Massime di principio

  • La restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 comma 2.1 è funzionale alla mancata effettiva conoscenza del processo da parte di un imputato giudicato in assenza in primo grado; per il caso dell'appellante assente in appello occorre valutare invece il caso fortuito o la forza maggiore (comma 1).
  • Per l'appello, se le notificazioni sono regolari, l'imputato appellante è normalmente considerato giudicato in assenza (art. 598-ter); ciò sposta sul ricorrente l'onere di provare un impedimento assoluto e non superabile per ottenere la restituzione dei termini.
  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui sono indicatori molto significativi di effettiva conoscenza del procedimento; la mancata ricezione materiale di una PEC inviata al domiciliatario non basta di per sé a dimostrare ignoranza incolpevole, salvo prova contraria efficace.
  • L'inadempimento o la negligenza del difensore non costituiscono automaticamente caso fortuito o forza maggiore imputabile a fatti esterni insuperabili. Il richiedente deve provare un impedimento assoluto, insormontabile e non imputabile a lui.
  • Onere probatorio: chi chiede la restituzione deve dimostrare rigorosamente l'esistenza dell'evento impeditivo (forza maggiore o caso fortuito) o, se invocata la mancata conoscenza, produrre elementi concreti che smentiscano gli indicatori di effettiva conoscenza.
  • Prassi consigliata per casi analoghi: mantenere aggiornati i contatti con il difensore e gli indirizzi/PEC, chiedere conferma di ricezione delle notifiche importanti, ottenere e conservare prove documentali di eventuali impossibilità sopravvenute (malattie gravi, impedimenti certificati, provata perdita di recapiti da cause non imputabili), e valutare tempestivamente l'impugnazione o la tutela straordinaria ove esistano elementi di ineffettività della comunicazione.

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