Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15904/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale: il motivo principale è l'asserita inosservanza degli artt. 581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p., dovendosi valutare se al deposito dell'atto di appello fosse richiesto il mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. Il ricorrente sosteneva che, essendo presente il mandato ad impugnare, dovesse applicarsi la disciplina del comma 1-ter e che dagli atti risultasse comunque elezione di domicilio presso il difensore; la Corte ha ritenuto invece applicabile l'art. 581, comma 1-quater (processo in assenza) e ha constatato che il mandato allegato non riportava la dichiarazione/elezione di domicilio prevista a pena di inammissibilità.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che, nel processo celebrato in assenza dell'imputato, il mandato a impugnare allegato all'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato effettuata dopo la sentenza e contestuale all'impugnazione; nel caso di specie tale requisito formale mancava e pertanto l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello è stata ritenuta corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Disciplina originariamente applicabile alle impugnazioni nel processo in presenza: richiedeva la dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione a pena di inammissibilità. La Corte segnala che su questo comma è sorto contrasto interpretativo rimesso alle Sezioni Unite, ma non era la norma applicabile nel caso esaminato (processo in assenza).

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Norma applicabile al processo in assenza dell'imputato: impone, a pena d'inammissibilità, che l'atto d'impugnazione del difensore sia corredato dallo specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. La Corte ha confermato l'interpretazione restrittiva della necessità che la dichiarazione di domicilio sia presente nel mandato allegato e contestuale all'impugnazione.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022

    Norma transitoria che ha fatto sì che, per l'atto impugnatorio in esame, si applicassero le disposizioni introdotte dalla riforma (artt. 581, commi 1-ter e 1-quater) in relazione al tempo di proposizione dell'impugnazione.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha modificato/riscritto parti degli artt. richiamati (e in particolare ha abrogato il comma 1-ter e riscritto il 1-quater), con entrata in vigore il 25/08/2024; la Corte ha richiamato la disciplina anteriore per l'atto proposto nel regime temporale applicabile (principio tempus regit actum). La legge ha in parte distinto gli obblighi formali a carico del difensore di ufficio rispetto al difensore di fiducia.

  • principio "tempus regit actum"

    Principio processuale richiamato per stabilire che la normativa applicabile è quella vigente al momento in cui l'atto è stato proposto: la Corte ha applicato la disciplina anteriore alle modifiche operate dalla legge n.114/2024 in base al momento di proposizione dell'appello.

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. 5 n. 1177/2023, Sez. 2 n. 24299/2024, Sez. 2 n. 27774/2024 e sentenza Sez. U. De Felice del 24/10/2024 citata)

    Orientamenti della Cassazione che consolidano il principio per cui, nell'ipotesi di imputato assente, il mandato a impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio devono essere successivi alla sentenza e venire depositati contestualmente all'atto d'impugnazione; la Corte ha richiamato questa giurisprudenza per confermare l'inammissibilità nell'ipotesi di mancanza della dichiarazione nel mandato.

Massime di principio

  • Prima di proporre appello verificare se il processo è stato celebrato in presenza o in assenza dell'imputato: la disciplina formale da osservare cambia in funzione di ciò.
  • Nel processo in assenza, il mandato a impugnare allegato all'appello deve contenere la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato redatta dopo la sentenza e contestuale all'impugnazione; la sua omissione è causa di inammissibilità dell'appello.
  • Applicare il principio tempus regit actum: per stabilire quale versione della norma osservare occorre fare riferimento alla legge vigente alla data di proposizione dell'atto d'impugnazione e alle eventuali disposizioni transitorie.
  • Non basta far emergere una elezione di domicilio da atti del procedimento anteriori (es. intestazione della sentenza o decreto che dispone il giudizio): la dichiarazione richiesta dalla norma deve comparire nel mandato a impugnare secondo i termini temporali indicati.
  • Controllare le modifiche legislative recenti (es. legge n.114/2024) e le eventuali differenze di obbligo tra difensore di ufficio e difensore di fiducia: dopo modifiche normative gli oneri formali possono variare.
  • Se si contesta la inammissibilità per motivi formali, produrre immediatamente (se possibile) documentazione che dimostri la conformità del mandato ai requisiti temporali e formali richiesti oppure valutare rimedi processuali tempestivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.