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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-285/20

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 settembre 2021. — K contro Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 65, paragrafi 2 e 5 – Ambito di applicazione – Lavoratore in disoccupazione completa – Prestazioni di disoccupazione – Lavoratore che risiede ed esercita un’attività subordinata nello Stato membro competente – Trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro – Persona che non esercita effettivamente un’attività subordinata nello Stato membro competente prima di essere in disoccupazione completa – Persona in congedo per malattia e che percepisce, a tale titolo, prestazioni di malattia versate dallo Stato membro competente – Esercizio di un’attività subordinata – Situazioni giuridiche analoghe. — Causa C-285/20

Giurisprudenza europea62020CJ0285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 65 del regolamento n. 883/2004 in materia di disoccupazione completa e coordinamento delle prestazioni. Ha ritenuto che la nozione di "ultima attività subordinata" possa includere, se il diritto nazionale lo prevede, anche la situazione di chi è in malattia e percepisce prestazioni di malattia equiparate a lavoro subordinato. Ha inoltre affermato che le ragioni del trasferimento di residenza, anche familiari, non incidono sull’applicazione della norma.

Interpretazione dell’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004: applicabilità alle persone in congedo per malattia che percepiscono prestazioni di malattia e irrilevanza dei motivi del trasferimento di residenza.

La questione giuridica

Se l’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004 si applichi anche quando, prima della disoccupazione completa, l’interessato non lavorava effettivamente nello Stato membro competente perché era in congedo per malattia e percepiva prestazioni di malattia da tale Stato; e se rilevino i motivi del trasferimento della residenza in un altro Stato membro, in particolare ragioni familiari.

Principio di diritto

L’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004 si applica anche a chi, prima della disoccupazione completa, non svolgeva effettivamente un’attività subordinata nello Stato membro competente perché era in congedo per malattia e riceveva prestazioni di malattia da quello Stato, purché secondo il diritto nazionale tale situazione sia equiparata a un’attività subordinata. Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, invece, i motivi del trasferimento di residenza in un altro Stato membro non sono rilevanti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (UE) n. 465/2012
  • Articolo 1, lettere a), f), j), q) e s), del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 71, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71

Interpretazione dell’articolo 65 del regolamento n. 883/2004 in materia di disoccupazione

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Centrale Raad van Beroep nei Paesi Bassi, nell’ambito di una controversia tra K e l’Uwv relativa al rifiuto di riconoscere prestazioni di disoccupazione dopo il trasferimento della residenza dai Paesi Bassi alla Germania e poi di nuovo nei Paesi Bassi. Il nodo interpretativo concerne l’applicazione delle regole di coordinamento delle prestazioni di disoccupazione a una persona che, prima della disoccupazione completa, era in congedo per malattia e percepiva prestazioni di malattia dallo Stato membro competente.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente aveva lavorato nei Paesi Bassi, poi viveva con la famiglia in Germania e dal 1° maggio 2015 era impiegato da un datore di lavoro tedesco. Dal 24 agosto 2015 era in congedo per malattia e, dal 14 ottobre 2015, percepiva una prestazione di malattia tedesca. Il 2 febbraio 2016 si trasferiva nei Paesi Bassi; il rapporto di lavoro si risolveva il 15 marzo 2016 e la prestazione di malattia cessava il 4 aprile 2016, data dalla quale l’interessato risultava idoneo al lavoro. La domanda di indennità di disoccupazione presentata all’ente olandese veniva respinta perché, secondo quest’ultimo, lo Stato competente era la Germania, quale ultimo Stato di occupazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004 si applichi anche quando, prima della disoccupazione completa, l’interessato non svolgeva effettivamente attività lavorativa nello Stato membro competente, ma era in malattia e percepiva prestazioni di malattia;
  • se, ai fini di tale applicazione, rilevino i motivi del trasferimento di residenza, in particolare ragioni familiari.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, i considerando 4 e 45 del regolamento n. 883/2004, che esprimono l’obiettivo di coordinamento dei sistemi nazionali al fine di garantire l’effettivo esercizio della libera circolazione. Sono inoltre centrali:

  • l’articolo 1, lettera a), che definisce l’"attività subordinata" come attività o situazione assimilata ai fini della legislazione nazionale di sicurezza sociale;
  • l’articolo 11, paragrafo 2, che equipara, per il titolo II, alcune prestazioni in denaro all’esercizio di un’attività;
  • l’articolo 65, paragrafi 2 e 5, che disciplina i disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte precisa anzitutto che l’articolo 11, paragrafo 2, non è direttamente applicabile all’articolo 65, poiché opera soltanto ai fini del titolo II del regolamento, mentre l’articolo 65 rientra nel titolo III. La nozione rilevante di "attività subordinata" va invece letta alla luce dell’articolo 1, lettera a), che include anche situazioni assimilate dal diritto nazionale.

Su tale base, la Corte afferma che una persona in congedo per malattia, che percepisce prestazioni di malattia erogate dallo Stato membro competente, può trovarsi in una situazione giuridica analoga a quella di chi esercita un’attività subordinata. Ne consegue che l’articolo 65, paragrafi 2 e 5, può applicarsi anche in tale ipotesi, ma solo se il diritto nazionale dello Stato competente equipara il godimento di tali prestazioni all’esercizio di un’attività subordinata.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto ai motivi del trasferimento di residenza, la Corte osserva che il tenore letterale dell’articolo 65 non li menziona e non li rende rilevanti. Richiamando la finalità della norma, la Corte ricorda che essa mira a garantire ai disoccupati residenti in uno Stato diverso da quello competente le condizioni più favorevoli per la ricerca di un nuovo impiego nello Stato di residenza.

Perciò, subordinare l’applicazione della disposizione a specifiche ragioni del trasferimento, come quelle familiari, restringerebbe indebitamente il suo ambito e sarebbe contrario all’obiettivo del regolamento di agevolare la libera circolazione e il reinserimento professionale. I motivi del trasferimento vanno dunque ignorati.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004 si applica a una persona che, prima della disoccupazione completa, risiedeva in uno Stato membro diverso da quello competente e non lavorava effettivamente perché in malattia e titolare di prestazioni di malattia di quello Stato, purché tali prestazioni siano equiparate dal diritto nazionale a un’attività subordinata. La Corte aggiunge che i motivi del trasferimento della residenza, anche familiari, non devono essere considerati ai fini dell’applicazione della norma.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la sentenza conferma che, nelle controversie transfrontaliere su indennità di disoccupazione, la nozione di "ultima attività subordinata" può includere situazioni assimilate dal diritto nazionale, senza richiedere un’esercizio materiale attuale del lavoro. Inoltre, il trasferimento della residenza non va scrutinato quanto alle ragioni soggettive del passaggio da uno Stato membro all’altro, se ricorrono gli altri presupposti dell’articolo 65.

Come è indicizzato

Materiecoordinamento dei sistemi di sicurezza socialeprestazioni di disoccupazioneprestazioni di malattialavoratori mobili e frontalierilibera circolazione delle persone

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