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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-296/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 settembre 2021. — Commerzbank AG contro E.O. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Materia civile e commerciale – Convenzione di Lugano II – Articolo 15, paragrafo1, lettera c) – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato dalla Convenzione. — Causa C-296/20

Giurisprudenza europea62020CJ0296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II in materia di contratti conclusi dai consumatori. Stabilisce che la regola speciale di competenza può operare anche quando l’elemento internazionale della controversia emerge solo dopo la stipulazione del contratto, a causa del trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato. La competenza si determina quindi in base alla situazione rilevante al momento della conclusione del contratto, senza richiedere un’attività transfrontaliera originaria del professionista.

Competenza giurisdizionale nei contratti dei consumatori ai sensi della Convenzione di Lugano II quando il consumatore trasferisce successivamente il domicilio in un altro Stato vincolato.

La questione giuridica

Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II richieda, per applicare le regole di competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, che il professionista svolga un’attività transfrontaliera già al momento della conclusione del contratto, oppure se la norma si applichi anche quando, al momento della conclusione, professionista e consumatore erano domiciliati nello stesso Stato vincolato e l’elemento di estraneità emerge solo successivamente per il trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato.

Principio di diritto

L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II si applica anche se, al momento della conclusione del contratto, professionista e consumatore erano domiciliati nello stesso Stato vincolato dalla Convenzione, purché il professionista svolga la propria attività nello Stato del domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto; non è necessario che esista fin dall’origine un’attività transfrontaliera del professionista e il successivo trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato non esclude l’applicazione della norma.

Norme richiamate

  • Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano II)
  • Articolo 15, paragrafo 1, lettera c), Convenzione di Lugano II
  • Articolo 16, paragrafo 2, Convenzione di Lugano II
  • Articolo 17, Convenzione di Lugano II
  • Articolo 5, punto 1, Convenzione di Lugano II
  • Articolo 2, paragrafo 1, Convenzione di Lugano II
  • Articolo 3, paragrafo 1, Convenzione di Lugano II
  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione 2009/430/CE del Consiglio

Competenza nei contratti dei consumatori e trasferimento successivo del domicilio

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, riguarda l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II in una controversia tra Commerzbank AG ed E.O. sul rimborso di uno scoperto di conto corrente. Il nodo è se le norme speciali sulla competenza per i contratti conclusi dai consumatori si applichino anche quando il consumatore si sia trasferito dopo la conclusione del contratto in un altro Stato vincolato dalla Convenzione.

Fatti e procedimento principale

Commerzbank, società tedesca, aveva aperto nel 2009 un rapporto bancario con E.O., allora domiciliato a Dresda. Nel 2014 E.O. si è trasferito in Svizzera; nel 2015 il rapporto è stato chiuso e la banca ha richiesto il pagamento del saldo debitorio. L’azione proposta in Germania è stata respinta nei primi gradi per difetto di competenza, poiché il convenuto risultava domiciliato in Svizzera al momento della causa.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se:

  • l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), presupponga già al momento della conclusione del contratto un’attività transfrontaliera del professionista;
  • oppure se la disposizione si applichi anche quando, alla conclusione del contratto, entrambe le parti erano domiciliate nello stesso Stato e la dimensione transfrontaliera sia emersa solo successivamente per il trasferimento del consumatore.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II;
  • l’articolo 5, punto 1, sulla competenza speciale in materia contrattuale;
  • gli articoli 15, 16 e 17 della sezione dedicata ai contratti conclusi dai consumatori;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la Convenzione di Lugano II è applicabile, nonostante il contratto sia stato concluso prima della sua entrata in vigore tra Unione europea e Svizzera, poiché la controversia giudiziale è successiva.

Sul merito, la Corte applica un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c). Dal testo della disposizione emerge soltanto che il professionista deve svolgere la propria attività nello Stato in cui è domiciliato il consumatore, oppure dirigere tale attività verso quello Stato; non risulta invece alcuna condizione che imponga, al momento della conclusione del contratto, un rapporto già transfrontaliero o il domicilio delle parti in Stati diversi.

La Corte valorizza inoltre la propria giurisprudenza relativa a disposizioni sostanzialmente identiche contenute nel regolamento n. 1215/2012 e nel precedente regolamento n. 44/2001, nonché nella Convenzione di Bruxelles. Richiama, in particolare, che la nozione di elemento di estraneità non richiede necessariamente la presenza di più Stati al momento della stipula e che il foro del consumatore può operare anche se la dimensione internazionale emerge solo successivamente.

Anche il contesto sistematico conferma tale soluzione: l’articolo 17, paragrafo 3, mostra che le disposizioni della sezione sui contratti dei consumatori non presuppongono che le parti siano domiciliate in Stati diversi al momento della conclusione del contratto. Quanto alla finalità della Convenzione, la Corte ribadisce che le norme di competenza mirano a stabilire criteri uniformi di giurisdizione internazionale e non a disciplinare l’economia del contratto o la prevedibilità in senso sostanziale per il professionista.

La Corte esclude infine che la relazione Schlosser o l’argomento relativo alla "pubblicità transfrontaliera" possano sovvertire il dato letterale della disposizione.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II deve essere interpretato nel senso che esso determina la competenza anche quando professionista e consumatore erano domiciliati, al momento della conclusione del contratto, nello stesso Stato vincolato dalla Convenzione, e l’elemento di estraneità si sia manifestato solo dopo, a seguito del trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato.

Principio affermato

Per l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II non è necessario che il professionista eserciti un’attività transfrontaliera già al momento della stipula del contratto; è sufficiente che egli svolga la propria attività nello Stato del domicilio del consumatore rilevante, e il successivo trasferimento del consumatore non priva la disposizione della sua applicazione.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionalecontratti dei consumatoricooperazione giudiziaria civileconvenzione di luganoforo del consumatore

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