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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-186/20

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 settembre 2021. — HYDINA SK s.r.o. contro Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Regolamento (UE) n. 904/2010 – Articoli da 10 a 12 – Scambio di informazioni – Verifica fiscale – Termini – Sospensione della verifica fiscale in caso di scambio di informazioni – Superamento del termine imposto per comunicare informazioni – Incidenza sulla legittimità della sospensione della verifica fiscale. — Causa C-186/20

Giurisprudenza europea62020CJ0186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che i termini dell'articolo 10 del regolamento n. 904/2010 sono termini massimi per la cooperazione tra amministrazioni fiscali, non regole che incidono direttamente sulla posizione del contribuente. Anche se le informazioni arrivano oltre il termine, ciò non rende illegittima la sospensione della verifica fiscale disposta secondo il diritto nazionale. La pronuncia esclude quindi che il contribuente possa invocare il regolamento per contestare la durata della sospensione o far valere una sanzione per il ritardo nello scambio di informazioni.

Termini dello scambio di informazioni IVA ex regolamento n. 904/2010 e incidenza sul regime nazionale di sospensione della verifica fiscale

La questione giuridica

Se l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 904/2010, letto alla luce del considerando 25, stabilisca termini massimi il cui superamento renda illegittima la sospensione di una verifica fiscale disposta dal diritto nazionale in attesa delle informazioni richieste a un altro Stato membro; se il mancato rispetto di tali termini comporti conseguenze/sanzioni; se lo scambio di informazioni oltre i termini integri una lesione illecita dei diritti del soggetto passivo.

Principio di diritto

L'articolo 10 del regolamento n. 904/2010, interpretato alla luce del considerando 25, fissa termini massimi per la trasmissione delle informazioni tra autorità fiscali degli Stati membri, ma il loro superamento non incide sulla legittimità della sospensione di una verifica fiscale prevista dal diritto nazionale né attribuisce al soggetto passivo un diritto specifico o una tutela processuale derivante da tale ritardo. Il regolamento disciplina solo i rapporti tra autorità competenti e non prevede sanzioni o altre conseguenze per il mancato rispetto dei termini di scambio informativo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 904/2010
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 904/2010
  • Articolo 10, regolamento (UE) n. 904/2010
  • Articolo 11, regolamento (UE) n. 904/2010
  • Articolo 12, regolamento (UE) n. 904/2010

Termini dello scambio di informazioni IVA e sospensione della verifica fiscale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Najvyšší súd Slovenskej republiky in materia di cooperazione amministrativa IVA. Il dubbio interpretativo nasce nel contesto di una verifica fiscale sospesa in Slovacchia in attesa di risposte ottenute, tramite il regolamento n. 904/2010, da altre autorità fiscali dell'Unione.

Fatti e procedimento principale

HYDINA SK s.r.o. aveva chiesto la detrazione dell'IVA relativa a cessioni di merci fatturate da ARGUS Plus spol. s r.o. L'amministrazione tributaria slovacca ha avviato una verifica fiscale e, per accertare l'effettiva consegna delle merci, ha sospeso due volte la verifica perché aveva richiesto informazioni alle autorità competenti di altri Stati membri.

  • La prima richiesta è stata rivolta alla Polonia; la risposta è giunta dopo il termine di tre mesi previsto dall'articolo 10 del regolamento n. 904/2010.
  • La seconda richiesta è stata rivolta all'Ungheria. La società ha contestato, davanti ai giudici nazionali, soprattutto la durata complessiva della verifica fiscale e la legittimità delle sospensioni.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA, in particolare:

  • l'articolo 1, paragrafo 1, che definisce la cooperazione tra autorità competenti;
  • l'articolo 10, che prevede la trasmissione delle informazioni richieste entro tre mesi, o entro un mese se le informazioni sono già in possesso dell'autorità interpellata;
  • l'articolo 11, che consente di concordare termini diversi in casi specifici;
  • l'articolo 12, che impone all'autorità interpellata, se non può rispettare il termine, di informarne immediatamente per iscritto l'autorità richiedente. La Corte fa riferimento anche al considerando 25, secondo cui i termini del regolamento sono periodi massimi da non superare, fermo restando che le informazioni già disponibili devono essere fornite senza indugio.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:

  • il superamento dei termini dell'articolo 10 renda illegittima la sospensione della verifica fiscale;
  • esista una sanzione o conseguenza giuridica per il mancato rispetto dei termini di scambio informativo;
  • un ritardo nello scambio internazionale di informazioni possa essere considerato una lesione illecita dei diritti del soggetto passivo.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta l'articolo 10 nel suo contesto sistematico e alla luce della finalità del regolamento. In primo luogo, osserva che gli articoli 11 e 12 mostrano che il legislatore dell'Unione ha previsto espressamente la possibilità che le informazioni siano comunicate oltre i termini ordinari, senza che il regolamento imponga una conseguenza specifica per il ritardo. In secondo luogo, rileva che tali termini disciplinano i rapporti tra autorità fiscali degli Stati membri, non i rapporti tra amministrazioni e contribuenti. Il soggetto passivo non è destinatario di un diritto specifico fondato sul rispetto di quei termini, né il regolamento prevede una consultazione o una comunicazione nei suoi confronti. In terzo luogo, la Corte sottolinea che il regolamento n. 904/2010 mira a rendere effettiva la cooperazione amministrativa e a consentire lo scambio di informazioni utili per accertare correttamente l'IVA e contrastare la frode, specialmente nelle operazioni transfrontaliere. Non disciplina, però, la durata massima delle verifiche fiscali nazionali né le condizioni di sospensione di tali verifiche.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l'articolo 10 del regolamento n. 904/2010, letto alla luce del considerando 25, non prevede termini il cui superamento possa incidere sulla legittimità della sospensione di una verifica fiscale disposta dal diritto dello Stato membro richiedente in attesa delle informazioni dell'altro Stato membro. Ne consegue che il contribuente non può invocare tale ritardo per contestare la sospensione della verifica, né il regolamento stabilisce sanzioni o altre conseguenze per il superamento dei termini di risposta delle autorità interpellate.

Portata pratica per gli operatori

Per gli operatori e i professionisti fiscali, la pronuncia chiarisce che i termini del regolamento n. 904/2010 hanno natura ordinatoria/organizzativa nel rapporto tra amministrazioni, non costituiscono un parametro autonomo di illegittimità della verifica fiscale nazionale. L'eventuale durata eccessiva del controllo va quindi valutata principalmente alla luce del diritto interno, non del solo superamento dei termini di cooperazione amministrativa tra Stati membri.

Come è indicizzato

Materieivacooperazione amministrativa tra stati membrilotta alla frode fiscaleverifiche fiscaliprocedimento tributario nazionale

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