Cassazione Penale, Sentenza n. 17832/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Sulmona che l'aveva dichiarata responsabile di diffamazione. La Corte d'appello di L'Aquila aveva dichiarato inammissibile l'appello perché mancava, allegata all'atto di gravame, la dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall'imputata. La difesa ha dedotto che l'imputata era presente al giudizio di primo grado e che una precedente dichiarazione/elezione di domicilio (anche antecedente alla sentenza di primo grado) poteva essere richiamata nell'atto di impugnazione e considerata sufficiente ai fini di ammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello e disponendo la trasmissione degli atti alla stessa Corte d'appello per il prosieguo. La Corte ha ritenuto illegittima la declaratoria di inammissibilità perché, per l'imputata presente al primo grado, è sufficiente che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già depositata nel fascicolo, purché la sua collocazione sia individuabile in modo immediato e inequivoco. Si è richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite (De Felice) che ha risolto il contrasto giurisprudenziale in tal senso.
Norme richiamate
"Con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
La Corte ha richiamato il testo ma, secondo le Sezioni Unite, ha interpretato la norma nel senso che, per l'imputato presente al primo grado, non è necessario che la dichiarazione/eletto sia 'nuova' o materialmente allegata all'atto di impugnazione: è sufficiente un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/eletto presente nel fascicolo, purché idonea e chiaramente individuabile.
art. 581, comma 1-quater c.p.p.
"Con l'atto di impugnazione del difensore è depositato specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
La Corte ha evidenziato la differenza normativa: per l'imputato assente la norma richiede espressamente un mandato e una dichiarazione/eletto rilasciata dopo la sentenza, da depositare unitamente all'impugnazione; questa esclusività giustifica l'interpretazione più flessibile per il presente al primo grado.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata nella declaratoria di inammissibilità adottata dalla Corte d'appello; la Cassazione ha però ritenuto che l'inadempimento non sussistesse alla luce dell'interpretazione corretta dell'art. 581 c.1-ter.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. B)
Ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter nel codice di procedura penale; la Corte ha richiamato l'origine normativa della disposizione oggetto di interpretazione.
legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2, lett. O)
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; la Corte ha però applicato il principio stabilito dalle Sezioni Unite De Felice secondo cui la disciplina abrogata si applica alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024.
Sezioni Unite, De Felice (Sez. Un. n. 13808 del 24/10/2024, dep. 08/04/2025)
Decisione di riferimento che ha risolto il contrasto giurisprudenziale: ha stabilito che, durante il periodo di vigenza dell'art. 581 c.1-ter, per l'imputato presente al primo grado è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio presente nel fascicolo processuale.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato presente nel giudizio di primo grado, non è obbligatorio allegare materialmente all'appello una nuova dichiarazione o elezione di domicilio: è sufficiente un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elegg. già depositata nel fascicolo, purché la sua collocazione sia immediatamente individuabile.
- Se l'imputato è stato assente al primo grado, opera una regola diversa (art. 581, comma 1-quater): è necessario depositare con l'impugnazione un mandato rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione/eleg. di domicilio.
- Per evitare rischi di inammissibilità, best practice: indicare chiaramente nell'atto di impugnazione la data e il deposito (o la locazione processuale) della precedente dichiarazione/eleg. di domicilio; se possibile, allegare la dichiarazione stessa.
- Verificare la temporalità normativa applicabile: alcune disposizioni possono essere state abrogate e la loro applicabilità dipende dalla data di proposizione dell'impugnazione; in dubio, fare riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sul regime transitorio.
- La finalità dell'onere è garantire la possibilità di notificazione: qualsiasi richiamo o allegazione deve consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
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