Cassazione Penale, Ordinanza n. 04847/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo generico e non specifico l'unico motivo dedotto, perché non si confronta in modo puntuale con le ragioni della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è privo di specificità perché si limita a riproporre questioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni logiche ritenute corrette. In particolare, la decisione impugnata aveva valorizzato gli elementi posti a fondamento della responsabilità, i precedenti dell'imputato e l'entità del pericolo cagionato, profili incompatibili con la particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità dei motivi
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specifici e si limitano a riproporre in modo assertivo le stesse questioni di fatto già decise dal giudice di merito.
- La specificità del motivo richiede un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto di correlazione tra critica e ragioni della decisione, l'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se il ricorso si confronta puntualmente con gli elementi valorizzati dai giudici di merito, quali gravità concreta del fatto, precedenti dell'imputato e offensività della condotta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dalla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
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