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Sentenza

Sentenza n. 2183/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta comunale di Grottaferrata n. 1 del 28 aprile 2022, pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Grottaferrata dal 29 aprile al 14 maggio 2022, recante approvazione del «Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata, presentato dal Consorzio “Cartabrutta” ora “Cartabrutta Società Consortile a r.l.”» ai sensi dell'art. 28 Legge n. 1150/1942 e dell'art. 1 bis della L.R. Lazio n. 36/1987, nonché di ogni altro presupposto, conseguente e/o connesso, tra cui: - parere ai sensi dell'art.13 L. 64/1974 e D.G.R. 2649/1999 prot. n. D2/2A/08/023580 del 16 febbraio 2005 della Regione Lazio - Dipartimento Territorio D2 -Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile 2A – Area 08 Difesa del suolo e servizio geologico regionale; - parere del Servizio Igiene Pubblica – Distretto Frascati – della ASL RM H, rilasciato con nota prot. n. 434 del 26 settembre 2005; - parere di esclusione dal procedimento di V.I.A. espresso dalla Regione Lazio con nota prot. n. 85983/2°/04 del 30 maggio 2005; - il parere del Ministero BB.CC.AA. – Soprintendenza Archeologica per il Lazio di cui alla nota prot. n. MBAC-SBA-LAZ PM 018281 del 16 maggio 2006, e successivo parere definitivo di cui alla nota MBAC-SBA-LAZ n. 2510 del 16 novembre 2006; - parere di cui alla nota MBAC-SBA-LAZ n. 3890 del 21 dicembre 2006; - parere ai sensi dell'art.89 D.P.R. 380/2001 prot. n. DA/08/12/417212 del 27 settembre 2011 della Regione Lazio - Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali – Ufficio servizio Geologico e Sismico; - il parere ai sensi della D.G.R. n. 445 del 16 giugno 2009 prot. n. 502933 del 24 novembre 2011 della Regione Lazio – Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile Direzione Regionale Ambiente “Risorse idriche e S.I.I.”, relativo alla “Tutela dei Laghi di Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani”; - il parere ACEA ATO 2 prot. n. 30207 del 7 ottobre 2011 relativo alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al soddisfacimento di quanto richiesto dal pt. 1 comma c della D.G.R. n. 445 del 16.06.09; - il provvedimento della Regione Lazio prot. n. 51989 del 7 febbraio 2012 con cui è stata conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.; - relazione istruttoria dell'ufficio prot.43829 del 3 dicembre 2013 allegate alla delibera di adozione del Commissario Straordinario con i poteri della giunta comunale n. 12/2014; - la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2014, recante adozione del piano di lottizzazione, e la allegata relazione prot. n. 43829 del 3 dicembre 2013; - la determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G01520 del 14 febbraio 2017 recante parere motivato condizionato espresso ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 152/2006; - la delibera C.C. Grottaferrata n. 21 del 30 ottobre 2017; - la deliberazione G.C. Grottaferrata n. 81 del 19 giugno 2018 e le allegate relazioni istruttorie prot. n. 20589 del 9 giugno 2017 e prot. n. 23436 del 19 giugno 2018; - nota della Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica; Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana prot. n. 827506 del 24 dicembre 2018, recante parere favorevole di conformità paesaggistica ai sensi dell'art. 16 Legge n. 1150/1942; - il parere di massima favorevole ACEA ATO 2 prot. n 129654 del 19 marzo 2019; - la delibera C.C. Grottaferrata n. 14 del 26 marzo 2019; - la deliberazione G.C. Grottaferrata n. 82 del 30 luglio 2019; - la relazione istruttoria prot. n. 35780 del 27 settembre 2019 a firma del Dirigente I Settore Tecnico-Ambiente del Comune di Grottaferrata; - la relazione conclusiva prot. n 26117 del 20 luglio 2020 a firma del Dirigente I Settore Tecnico-Ambiente del Comune di Grottaferrata; - l'avviso di avvio del procedimento preordinato all'apposizione del vincolo di esproprio pubblicato in data 7 gennaio 2022 dal Comune di Grottaferrata nonché ove occorrer possa, per l'annullamento in parte qua: - delle previsioni del P.R.G. del Comune di Grottaferrata adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 26 ottobre 1968 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 998 del 19 dicembre 1972 nella parte in cui disciplinano le aree oggetto del Piano di Lottizzazione impugnato; - della Delibera Consiliare del Comune di Grottaferrata n. 14 del 30 gennaio 2003; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Andreani Roberto il 19 ottobre 2022: - della deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta comunale di Grottaferrata n. 1 del 28 aprile 2022, pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Grottaferrata dal 29 aprile al 14 maggio 2022, recante approvazione del «Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata, presentato dal Consorzio “Cartabrutta” ora “Cartabrutta Società Consortile a r.l.”» ai sensi dell'art. 28 Legge n. 1150/1942 e dell'art. 1 bis della L.R. Lazio n. 36/1987; nonché di ogni altro presupposto, conseguente e/o connesso, tra cui: - parere di esclusione dal procedimento di V.I.A. espresso dalla Regione Lazio con nota prot. n. 85983/2°/04 del 30 maggio 2005 (conosciuto dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 12 luglio 2022); - il Rapporto Preliminare trasmesso dal Comune di Grottaferrata alla Regione Lazio con nota prot. n. 21194 del 4 giugno 2012 nell'ambito della procedura di V.A.S. (conosciuto dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 10 agosto 2022); - la determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G01520 del 14 febbraio 2017 recante parere motivato condizionato espresso ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 152/2006; - la deliberazione G.C. Grottaferrata n. 81 del 19 giugno 2018 e le allegate relazioni istruttorie prot. n. 20589 del 9 giugno 2017 e prot. n. 23436 del 19 giugno 2018; - nota della Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica; Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana prot. n. 827506 del 24 dicembre 2018, recante parere favorevole di conformità paesaggistica ai sensi dell'art. 16 Legge n. 1150/1942 (conosciuto dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 14 luglio 2022); - la deliberazione G.C. Grottaferrata n. 82 del 30 luglio 2019; per annullamento per quanto occorrer possa - del parere del Ministero BB.CC.AA. – Soprintendenza Archeologica per il Lazio di cui alla nota prot. n. MBAC-SBA-LAZ PM 018281 del 16 maggio 2006 e parere del Ministero BB.CC.AA. – Soprintendenza Archeologica per il Lazio di cui alla nota MBAC-SBA-LAZ n. 3890 del 21 dicembre 2006 (conosciuti dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 12 luglio 2022); - del parere del Ministero BB.CC.AA. – Soprintendenza Archeologica per il Lazio di cui alla nota MBAC-SBA-LAZ n. 2510 del 16 novembre 2006 (conosciuto dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 18 agosto 2022) nonché insistendo nelle domande promosse con il ricorso principale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Andreani Roberto il 14 novembre 2022: - della deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta comunale di Grottaferrata n. 1 del 28 aprile 2022, pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Grottaferrata dal 29 aprile al 14 maggio 2022, recante approvazione del «Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata, presentato dal Consorzio “Cartabrutta” ora “Cartabrutta Società Consortile a r.l.”» ai sensi dell'art. 28 Legge n. 1150/1942 e dell'art. 1 bis della L.R. Lazio n. 36/1987, nonché di ogni altro presupposto, conseguente e/o connesso, tra cui: - parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai sensi dell'art. 13 L. 64/1974 e D.G.R. 2649/1999 prot. n. D2/2A/08/023580 del 16 febbraio 2005 della Regione Lazio - Dipartimento Territorio D2 -Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile 2A – Area 08 Difesa del suolo e servizio geologico regionale, conosciuto dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 5 agosto 2022; - parere di esclusione dal procedimento di V.I.A. espresso dalla Regione Lazio con nota prot. n. 85983/20/04 del 30 maggio 2005, conosciuto dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 12 luglio 2022; - parere del Servizio Igiene Pubblica – Distretto Frascati – della ASL RM H, rilasciato con nota prot. n. 434 del 26 settembre 2005, conosciuta dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 14 ottobre 2022; - la nota della Provincia di Roma prot. n. 133765/11 del 1° settembre 2011, conosciuta dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 20 ottobre 2022; - nota di ACEA ATO 2 prot. n. 27862 del 20 settembre 2011 (dal contenuto ignoto); - parere ai sensi dell'art. 89 D.P.R. 380/2001 prot. n. DA/08/12/417212 del 27 settembre 2011 della Regione Lazio - Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali – Ufficio servizio Geologico e Sismico, conosciuto dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 20 ottobre 2022; - la nota dell'Agenzia Regionale Parchi prot. 432358 del 5 ottobre 2011, conosciuta dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 20 ottobre 2022; - il parere ACEA ATO 2 prot. n. 30207 del 7 ottobre 2011, relativo alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al soddisfacimento di quanto richiesto dal pt. 1 comma c della D.G.R. n. 445 del 16.06.09, conosciuto dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 19 agosto 2022; - la nota della Regione Lazio – Area Conservazione Qualità Ambiente prot. n. 444890 del 14 ottobre 2011, conosciuta dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 20 ottobre 2022; - parere della Regione Lazio - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia del 7 novembre 2011 (doc. n. 112), conosciuto dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 20 ottobre 2022; - il parere ai sensi della D.G.R. n. 445 del 16 giugno 2009 prot. n. 502933 del 24 novembre 2011 della Regione Lazio – Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile Direzione Regionale Ambiente “Risorse idriche e S.I.I.”, relativo alla “Tutela dei Laghi di Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani”, conosciuto dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 19 agosto 2022; - il provvedimento della Regione Lazio prot. n. 51989 del 7 febbraio 2012 con cui è stata conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., conosciuto dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 20 ottobre 2022; - la domanda per l'avvio della procedura di V.A.S. trasmessa dal Comune di Grottaferrata alla Regione Lazio con nota prot. n. 21194 del 4 giugno 2012, conosciuta dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 10 agosto 2022; - la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2014, recante adozione del piano di lottizzazione, e la allegata relazione prot. n. 43829 del 3 dicembre 2013 (doc. n. 64), conosciute dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 10 agosto 2022; - la determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G01520 del 14 febbraio 2017 recante parere motivato condizionato espresso ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 152/2006; - la deliberazione G.C. Grottaferrata n. 81 del 19 giugno 2018 e le allegate relazioni istruttorie prot. n. 20589 del 9 giugno 2017 e prot. n. 23436 del 19 giugno 2018; - nota della Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica; Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana prot. n. 827506 del 24 dicembre 2018, recante parere favorevole di conformità paesaggistica ai sensi dell'art. 16 Legge n. 1150/1942, conosciuta dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 14 luglio 2022; - il parere favorevole ex art. 1bis della L.R. n. 36/1987 rilasciato dalla Regione Lazio con nota prot. n. 3621 del 20 gennaio 2019 (dal contenuto ignoto); - il parere di massima favorevole ACEA ATO 2 prot. n 129654 del 19 marzo 2019, conosciuto dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 3 agosto 2022; - la delibera C.C. Grottaferrata n. 14 del 26 marzo 2019, conosciuta dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 10 agosto 2022; - la nota a firma del Sindaco del Comune di Grottaferrata prot. n. 13134 del 9 aprile 2019 indirizzata ad ACEA ATO2 S.p.A., conosciuta dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 10 agosto 2022; - nota recante chiarimenti di ACEA ATO 2 prot. n. 233574/8 del 7 maggio 2019, conosciuto dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 3 agosto 2022; - la deliberazione G.C. Grottaferrata n. 82 del 30 luglio 2019; - la relazione istruttoria prot. n. 35780 del 27 settembre 2019 a firma del Dirigente I Settore Tecnico-Ambiente del Comune di Grottaferrata (dal contenuto ignoto); - la relazione conclusiva prot. n 26117 del 20 luglio 2020 a firma del Dirigente I Settore Tecnico-Ambiente del Comune di Grottaferrata, conosciuta dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 10 agosto 2022; - l'avviso di avvio del procedimento preordinato all'apposizione del vincolo di esproprio pubblicato in data 7 gennaio 2022 dal Comune di Grottaferrata e per l'annullamento, ove occorrer possa: - del parere del Ministero BB.CC.AA. – Soprintendenza Archeologica per il Lazio di cui alla nota prot. n. MBAC-SBA-LAZ PM 018281 del 16 maggio 2006, del parere di cui alla nota MBAC-SBA-LAZ n. 3890 del 21 dicembre 2006, conosciuti dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 12 luglio 2022; - del parere di cui alla nota MBAC-SBA-LAZ n. 2510 del 16 novembre 2006, conosciuto dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 18 agosto 2022; - della nota del Ministero BB.CC.AA. – Soprintendenza Archeologica per il Lazio prot. n. MBAC-SBA-LAZ n. 12239 del 20 settembre 2011, conosciuta dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 20 ottobre 2022; - della delibera C.C. Grottaferrata n. 21 del 30 ottobre 2017, conosciuta dai ricorrenti a seguito dell'accesso esercitato il 10 agosto 2022; nonché per l'annullamento in parte qua ove occorrer possa: - delle previsioni del P.R.G. del Comune di Grottaferrata adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 26 ottobre 1968 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 998 del 19 dicembre 1972 nella parte in cui disciplinano le aree oggetto del Piano di Lottizzazione impugnato; - della Delibera Consiliare del Comune di Grottaferrata n. 14 del 30 gennaio 2003 (dal contenuto ignoto); - della Delibera Consiliare del Comune di Grottaferrata n. 13/2004 (dal contenuto ignoto) insistendo altresì nelle domande promosse con il ricorso principale e con i precedenti motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Andreani Roberto il 11 marzo 2024: - della nota a firma del Prefetto di Roma, quale Commissario ad acta nominato con ordinanza del TAR Lazio, Sez. II quater, n. 11904/2019 del 16 ottobre 2019, datata 14 luglio 2023 (prot. ingresso Comune di Grottaferrata n. 41571 dell'11 ottobre 2023), conosciuta dai ricorrenti in data 12 dicembre 2023; - del parere di conformità urbanistica della Regione Lazio ex art. 1bis L.R. Lazio n. 36/1987 che si sarebbe formato per silentium a seguito delle note del Comune di Grottaferrata prot. nn. 25084, 25138 e 25139 del 15 giugno 2022, dal contenuto ignoto; insistendo altresì nelle domande promosse con il ricorso principale e con i precedenti motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Andreani Roberto il 27 novembre 2024: - della deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta comunale di Grottaferrata n. 1 del 28 aprile 2022, pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Grottaferrata dal 29 aprile al 14 maggio 2022, recante approvazione del «Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata, presentato dal Consorzio “Cartabrutta” ora “Cartabrutta Società Consortile a r.l.”» ai sensi dell’art. 28 Legge n. 1150/1942 e dell’art. 1 bis della L.R. Lazio n. 36/1987, nonché di ogni altro presupposto, conseguente e/o connesso; - dell’eventuale parere di conformità urbanistica della Regione Lazio ex art. 1bis L.R. Lazio n. 36/1987, dal contenuto ignoto, formatosi per silentium a seguito delle note del Comune di Grottaferrata prot. nn. 25084, 25138 e 25139 del 15 giugno 2022; insistendo altresì nelle domande promosse con il ricorso principale e con i precedenti motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Andreani Roberto il 18 luglio 2025: - della deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta comunale di Grottaferrata n. 1 dell’8 maggio 2025, pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Grottaferrata dall’8 al 23 maggio 2025 (doc. n. 131), recante «Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata, presentato dal Consorzio “Cartabrutta” ora “Cartabrutta Società Consortile a r.l.” - Rettifica deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta comunale di Grottaferrata n. 1 del 27=4/2022 – Approvazione computo metrico estimativo e quadro economico aggiornati al vigente prezziario della Regione Lazio (anno 2023)», nonché di ogni altro presupposto, conseguente e/o connesso; - della deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta comunale di Grottaferrata n. 1 del 28 aprile 2022, pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Grottaferrata dal 29 aprile al 14 maggio 2022, recante approvazione del «Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata, presentato dal Consorzio “Cartabrutta” ora “Cartabrutta Società Consortile a r.l.”» ai sensi dell’art. 28 Legge n. 1150/1942 e dell’art. 1 bis della L.R. Lazio n. 36/1987, nonché di ogni altro presupposto, conseguente e/o connesso; - degli elaborati progettuali OS01 Relazione illustrativa; OS02 Relazione tecnica; OS08 Identificazione degli interventi; OS09 Tracciato generale di progetto; OS09/a Dettaglio stralcio funzionale “A” Via del Seminario allegati al Piano di Lottizzazione approvato con delibera del Commissario ad acta con i poteri della Giunta comunale di Grottaferrata n. 1/2022; - dell’eventuale parere di conformità urbanistica della Regione Lazio ex art. 1bis L.R. Lazio n. 36/1987, dal contenuto ignoto, formatosi per silentium insistendo altresì nelle domande promosse con il ricorso principale e con i precedenti motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202208972

Sintesi

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TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta comunale di Grottaferrata n. 1 del 28 aprile 2022, di approvazione del piano di lottizzazione Cartabrutta, nonché gli atti presupposti e la successiva deliberazione commissariale n. 1 dell'8 maggio 2025 di rettifica e aggiornamento del computo metrico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari di un terreno con abitazione ricadente nell'area interessata dal piano di lottizzazione privata, hanno impugnato la deliberazione di approvazione del piano e numerosi atti presupposti e connessi, proponendo il ricorso introduttivo e cinque ricorsi per motivi aggiunti. Hanno dedotto, tra l'altro, la mancata partecipazione al procedimento; l'omessa o irregolare comunicazione di avvio del procedimento espropriativo; la mancata acquisizione di pareri ritenuti necessari; l'illegittimità dell'esclusione dalla VIA e della procedura VAS; il decorso dei termini per l'approvazione del piano e la necessità di rinnovare pubblicazione e osservazioni; carenze nella verifica di conformità paesaggistica, urbanistica, ambientale e idrogeologica; difetto di istruttoria e motivazione; irragionevolezza della viabilità di lottizzazione; mancata verifica dei requisiti delle strade e delle distanze; illegittima previsione di trasferimento della cubatura residua e di espropriazione di una porzione del terreno; contraddittorietà degli elaborati progettuali; omessa trasmissione alla Regione di parte della documentazione necessaria al parere di conformità urbanistica; e illegittimità della deliberazione commissariale del 2025. La società controinteressata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per difetto di interesse, sostenendo che i pregiudizi prospettati dai ricorrenti fossero ipotetici e non attuali.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente l'eccezione di inammissibilità e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., senza esaminare le numerose censure di merito. Il Collegio ha distinto la legittimazione dall'interesse a ricorrere: la vicinitas rispetto all'area trasformata può fondare una posizione differenziata e quindi la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l'interesse concreto e attuale. Il ricorrente deve allegare e provare un pregiudizio diretto, concreto ed effettivo, oppure futuro ma altamente probabile, derivante dall'atto impugnato. Nel caso concreto non risultavano atti espropriativi né vincoli preordinati all'esproprio, non erano dimostrati trasferimenti di cubatura e le criticità prospettate in relazione a traffico, approvvigionamento idrico, infiltrazione dei suoli e deprezzamento del bene erano rimaste ipotetiche. Non essendo stata provata una lesione effettiva o altamente probabile della sfera giuridica dei ricorrenti, è mancata una condizione dell'azione. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di una condizione dell'azione; nel caso concreto il difetto riguardava l'interesse a ricorrere.

  • art. 11, comma 2, d.P.R. 327/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta omessa pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento preordinato all'esproprio; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 28, comma 2, l. 1150/1942

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla necessità di acquisire il parere del Provveditorato delle opere pubbliche; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 1-bis l.r. Lazio n. 36/1987

    Richiamato in relazione alla verifica regionale di conformità urbanistica del piano attuativo e al dedotto parere tacito; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • d.lgs. 152/2006

    Richiamato per le censure relative a VIA e VAS, incluso il parere motivato ex art. 15; tali questioni sono rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 134, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004

    Richiamato per il vincolo paesaggistico gravante sull'area; il relativo profilo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 136 d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale base del vincolo paesaggistico sull'area; il relativo profilo non è stato esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione di strumenti urbanistici, piani attuativi o titoli che consentono la trasformazione del suolo, la vicinitas individua una posizione differenziata idonea a fondare la legittimazione, ma non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'interesse a ricorrere.
  • L'interesse a ricorrere richiede l'allegazione e la prova di un pregiudizio diretto, concreto e attuale derivante dall'atto impugnato; è sufficiente un pregiudizio futuro solo se destinato a verificarsi con un elevato grado di certezza.
  • Il pregiudizio può consistere, tra l'altro, nel deprezzamento dell'immobile o nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma deve emergere dalle allegazioni e assumere consistenza seria ed effettiva, non potendo ridursi a un generico pregiudizio all'assetto del territorio o alla salubrità dell'ambiente.
  • L'onere di dimostrare le condizioni dell'azione, compreso l'interesse concreto e attuale a ricorrere, grava sulla parte che agisce e non può essere supplito dal potere acquisitivo del giudice; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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