Cassazione Penale, Sentenza n. 24154/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento (21/07/2022) con due motivi principali: 1) vizio di qualificazione giuridica del fatto (sosteneva che il fatto descritto nel capo 99) dovesse essere riqualificato nel meno grave reato di furto e non di riciclaggio, ricordando che il GIP in una precedente ordinanza aveva ritenuto che RESCIA fosse il mandante del furto del veicolo poi 'taroccato'); 2) censura della confisca disposta su quattro immobili intestati a Luisa VECCHIONE (ai sensi dell'art. 240-bis c.p.), per carenza di motivazione circa la sproporzione tra beni e redditi, violazione del principio di ragionevolezza temporale, mancanza di prova della fittizietà dell'intestazione e della conoscenza/partecipazione della convivente alle attività illecite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il sindacato sulla qualificazione giuridica in sede di legittimità è consentito solo per errori manifesti ed evidenti; nel caso di specie non sussisteva un errore manifesto desumibile immediatamente dalla sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato aspecifico perché non confrontato compiutamente con le argomentazioni della sentenza impugnata; la Corte ha confermato la correttezza della motivazione del GIP in ordine alla confisca (sproporzione delle risorse rispetto ai redditi del nucleo familiare, gestione di fatto della società da parte del RESCIA, fittizietà delle intestazioni e rispetto del principio della ragionevolezza temporale). È stata inoltre ritenuta irrilevante l'erronea indicazione dello stato civile della VECCHIONE (moglie vs convivente). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul riciclaggio impugnata nella qualificazione del fatto: la Corte non ha ritenuto manifestamente errata la qualificazione adottata nella sentenza di patteggiamento.
art. 240-bis cod. pen.
Norma che disciplina la confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto che il GIP abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei presupposti oggettivi per la confisca in presenza di acquisti sproporzionati rispetto ai redditi e di fittizia intestazione.
art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che il giudice del patteggiamento valuti anche la correttezza della qualificazione giuridica; la Corte ha però ricordato che il sindacato in Cassazione è limitato ai casi di errore manifesto.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza: norme processuali richiamate dal ricorrente nella critica alla motivazione; la Corte ha ritenuto non superata la soglia di specificità richiesta dal ricorso.
art. 445 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme sul patteggiamento; la decisione conferma i limiti del sindacato di legittimità sulle scelte tipiche del rito concordato.
art. 448 cod. proc. pen.
Norma collegata al patteggiamento richiamata dal ricorrente; la Corte ha ribadito i limiti di verifica della Cassazione sugli aspetti non manifestamente erronei.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha inflitto la somma a titolo di ammenda.
art. 112 Costituzione
Richiamato nel senso che il patteggiamento non deve trasformarsi in negoziazione dell'accusa; il giudice deve vigilare sulla correttezza della qualificazione, ma il controllo di legittimità è limitato ai casi manifesti.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento che contesta la qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente desumibile dal testo della sentenza; non si possono proporre valutazioni alternative dei fatti che richiedano riesame probatorio.
- Le impugnazioni che non confrontano in modo specifico e puntuale le argomentazioni della decisione impugnata sono aspecifiche e quindi inammissibili: il ricorso deve indicare chiaramente dove la motivazione del giudice sarebbe illogica o insufficiente.
- Le censure sulla confisca per sproporzione richiedono una precisa dimostrazione, fondata su elementi che mettano in crisi la valutazione del giudice di merito; la semplice affermazione apodittica di innocenza o di ignorance della parte interposta non è sufficiente in sede di legittimità.
- Errori formali o inesattezze descrittive nella sentenza (es. indicazione dello status di 'moglie' invece di 'convivente') sono rilevanti solo se incidono sulla decisione: errori irrilevanti non inficiano la confisca o la qualificazione penale.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione, è essenziale effettuare un'analisi mirata per individuare un errore giuridico palese o violazioni di legge che emergano senza rinnovazione del cognizione di merito; altrimenti il ricorrente rischia la condanna alle spese e a sanzioni previste per inammissibilità.
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