Sentenza n. 170/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento e/o la riforma della definizione negativa del ricalcolo del maggiore trattamento economico ai fini pensionistici delle somme accessorie spettanti in ragione del servizio prestato alle dipendenze del Ministero Difesa, comunicata dal Comando 3° Reggimento Genio Guastatori con foglio datato 15.03.2023 sottoscritta dal Maggiore dell’Esercito Italiano Michele SAGLIMBENI, nonché di ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale pregiudizievole per il ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: definizione negativa dell'istanza di ricalcolo del trattamento economico a fini pensionistici, relativa alla maggiorazione del 18% delle indennità accessorie per missioni operative estere
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunicato dal Comando militare e ha chiesto l'annullamento o la riforma dell'atto, nonché l'accertamento del diritto alla corresponsione della maggiorazione del 18% delle indennità accessorie relative alle missioni operative estere svolte negli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 e 2004, con condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute, oltre rivalutazione e interessi. Ha dedotto violazione della normativa sulle indennità di missione estera, dei principi di buona amministrazione e legittimo affidamento, violazione della parità di trattamento per il riconoscimento della maggiorazione limitatamente al 2003, violazione del giusto procedimento per difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione della proporzionalità. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione nella parte concernente la rideterminazione del trattamento pensionistico e ha contestato nel merito la pretesa, sostenendo che le indennità erano rilevanti ai fini pensionistici solo nella misura eccedente il 18% delle retribuzioni fisse e continuative e che tale eccedenza era stata correttamente conteggiata per il 2003. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per genericità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, senza esaminare nel merito la fondatezza della pretesa economica, la questione di giurisdizione o la corretta applicazione della disciplina pensionistica. In primo luogo, il ricorso non consentiva di individuare con sufficiente chiarezza l'oggetto della domanda: da un lato sembrava diretto al ricalcolo del trattamento pensionistico, come emergeva dall'epigrafe e dai reiterati richiami al prospetto degli emolumenti utili ai fini pensionistici; dall'altro sembrava volto al riconoscimento di emolumenti accessori non corrisposti durante il servizio, come risultava da taluni motivi e dalle conclusioni. Tale ambiguità violava l'art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a., con le conseguenze previste dall'art. 44, comma 1, lett. b), c.p.a. In secondo luogo, i motivi, pur formalmente distinti, non erano specifici ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.: il ricorrente si era limitato a lamentare genericamente il mancato riconoscimento delle somme o della maggiorazione del 18%, senza indicare quali fossero concretamente le incongruenze risultanti dal prospetto, quale specifico errore fosse stato commesso dall'Amministrazione e quale parametro normativo imponesse il riconoscimento richiesto. Il ricorso non forniva quindi elementi sufficienti per verificare la corrispondenza tra la fattispecie concreta e i presupposti normativi del diritto azionato, né un principio di prova utile a identificare le tesi sostenute. Le argomentazioni svolte in udienza non hanno colmato tali lacune. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso deve individuare con chiarezza l'oggetto della domanda; l'ambiguità tra domanda di ricalcolo pensionistico e domanda di pagamento di emolumenti non corrisposti rende l'atto inammissibile.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
I motivi di ricorso devono essere specifici e devono consentire di comprendere i vizi denunciati e il rapporto tra le censure e la domanda proposta.
art. 40, comma 2, c.p.a.
La mancanza della specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 44, comma 1, lett. b), c.p.a.
Le carenze relative all'individuazione dell'oggetto della domanda determinano le conseguenze processuali previste per l'irregolarità o l'inammissibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso quando rileva la carenza dei requisiti processuali necessari, nella specie per genericità dell'oggetto e dei motivi.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può rilevare d'ufficio una questione di possibile inammissibilità e sottoporla al contraddittorio delle parti prima della decisione.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve identificare in modo univoco la domanda azionata; non è ammissibile un atto che lasci indeterminato se il ricorrente chieda il ricalcolo di un trattamento pensionistico oppure il pagamento di emolumenti asseritamente non corrisposti durante il rapporto di servizio.
- La specificità dei motivi richiede l'indicazione concreta del comportamento o dell'errore amministrativo censurato, degli elementi fattuali che lo dimostrerebbero e del parametro normativo violato; la mera denuncia generica del mancato riconoscimento di somme o maggiorazioni non soddisfa tale requisito.
- Il richiamo a documenti amministrativi senza illustrare puntualmente quali dati o incongruenze emergano da essi non consente al giudice di verificare la fattispecie concreta e non costituisce una deduzione sufficientemente specifica.
- Quando si chiede l'accertamento di un diritto patrimoniale fondato su una disciplina normativa, il ricorrente deve indicare almeno lo specifico parametro normativo e i fatti costitutivi della pretesa, così da consentire la verifica della loro sussunzione nella fattispecie legale.
- La genericità dell'oggetto della domanda e dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce al giudice di esaminare nel merito anche le questioni sostanziali e di giurisdizione prospettate dalle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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