Sentenza n. 1578/2026 - Torino, Sezione 3
per l’accertamento diritto dei ricorrenti al beneficio economico normativamente contemplato dall’art. 6-bis del d.l. 21/09/1987 n. 387 e del conseguente obbligo in capo all’INPS di provvedere alla rideterminazione e alla riliquidazione del trattamento di fine servizio loro spettante mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” previsti dalla disposizione menzionata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militari pensionati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti alla Guardia di Finanza, sono stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Contestato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, hanno chiesto all’INPS il ricalcolo mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A fronte del mancato riscontro, hanno proposto azione di accertamento del diritto. L’INPS ha dichiarato di avere avviato la pratica di ricalcolo e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il ricorso si fondava sull’applicabilità dell’art. 6-bis d.l. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato dal servizio a domanda, purché in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché non risultava provato né il perfezionamento del ricalcolo con un provvedimento espresso né l’effettiva erogazione delle somme. Nel merito ha richiamato l’orientamento favorevole all’applicazione dell’art. 6-bis d.l. 387/1987 a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, anche a ordinamento militare. Ha ritenuto che l’art. 4 d.lgs. 165/1997 riguardi il beneficio ai fini pensionistici e non impedisca l’inclusione degli scatti nella base di calcolo del TFS; che l’abrogazione dell’art. 11 l. 231/1990 non abbia fatto rivivere la disciplina precedentemente abrogata che escludeva la cessazione a domanda; e che l’art. 6-bis si applichi al personale collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile. Poiché i ricorrenti possedevano tali requisiti, il ricorso è stato accolto e l’INPS è stato obbligato a rideterminare il TFS includendo i sei scatti stipendiali, con riconoscimento degli interessi. È stata invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria, esclusa dalle disposizioni richiamate dal giudice. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987 e modificato dalla l. 232/1990
Il beneficio si applica al personale delle forze di polizia, anche a ordinamento militare, cessato a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile, ai fini della determinazione del TFS.
art. 4 d.lgs. 165/1997
La disposizione, imponendo un regime oneroso per gli scatti di anzianità del personale cessato a domanda, opera ai fini pensionistici e non esclude l’applicazione dell’art. 6-bis d.l. 387/1987 nella liquidazione del TFS.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
Conferma la persistente applicabilità dell’art. 6-bis d.l. 387/1987 alle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Esclude, unitamente all’art. 22, comma 36, l. 724/1994, il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di trattamento previdenziale.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Concorre a escludere il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi sulle somme spettanti a titolo di TFS.
art. 34 c.p.a.
La cessazione della materia del contendere richiede l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale; il mero avvio del procedimento amministrativo di ricalcolo non è sufficiente.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 può essere incluso nella base di calcolo del TFS spettante al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato dal servizio a domanda, quando il dipendente abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L’art. 4 d.lgs. 165/1997, riferito al regime degli scatti di anzianità ai fini pensionistici per il personale cessato a domanda, non preclude l’applicazione dell’art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
- L’abrogazione di una norma non determina la reviviscenza automatica di disposizioni anteriormente abrogate, salvo espressa previsione legislativa; pertanto, l’abrogazione della disciplina limitativa non reintroduce l’esclusione della cessazione a domanda dal beneficio dei sei scatti.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando l’amministrazione abbia soltanto avviato il procedimento di ricalcolo, senza provvedimento espresso conclusivo e senza prova dell’effettiva corresponsione delle somme dovute.
- Sulle somme riconosciute a titolo di rideterminazione del TFS spettano gli interessi, mentre non è riconoscibile anche la rivalutazione monetaria nei casi disciplinati dall’art. 16, comma 6, l. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, l. 724/1994.
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