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Sentenza

Sentenza n. 2820/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento, previa sospensiva: - della Deliberazione del Direttore Generale n. 2390 del 15/12/2025; - della nota dell'ASL Napoli 1 Centro - UOC Gestione Risorse Umane, prot. n. 42846/U del 04/02/2026;

Giustizia amministrativa202601817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione di indizione della procedura e nota relativa al bando per il conferimento quinquennale dell’incarico di direzione dell’U.O.C. “Prevenzione e protezione”

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Direttore generale e la successiva nota dell’ASL relativi alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un atto di gestione del rapporto di lavoro privatizzato e non una procedura concorsuale in senso tecnico. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità esaminati nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Richiamando il recente orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, ha ritenuto che l’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa, anche alla luce della modifica dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, non sia conferito mediante pubblico concorso né costituisca progressione verticale con novazione oggettiva del rapporto di lavoro. La procedura selettiva resta riconducibile agli atti del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; il vincolo di conferire l’incarico al candidato collocato al primo posto tutela imparzialità e buon andamento, ma non trasforma la procedura in un concorso pubblico ai fini del riparto di giurisdizione. Le controversie spettano quindi al giudice ordinario, quale giudice del lavoro, dotato dei poteri previsti dall’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, da riproporre davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state integralmente compensate per il breve intervallo tra la pubblicazione del nuovo orientamento della Cassazione e la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992

    La procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non integra un pubblico concorso ai fini del riparto di giurisdizione, anche dopo le modifiche legislative richiamate.

  • art. 20 l. 118/2022

    La modifica della disciplina non ha mutato la natura privatistica dell’incarico, ma ha imposto un vincolo più stringente alla scelta datoriale, in funzione di imparzialità e buon andamento.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    L’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso l’azienda sanitaria è qualificato come atto del privato datore di lavoro.

  • art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001

    tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati

    Il giudice ordinario può adottare, nelle controversie relative alla procedura, i provvedimenti richiesti dalla natura dei diritti tutelati, anche non meramente risarcitori.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La disposizione non trova applicazione, poiché la procedura di conferimento dell’incarico non è un concorso pubblico in senso tecnico.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento giustificano il vincolo alla nomina del candidato primo classificato, senza incidere sulla natura privatistica dell’incarico.

  • art. 1175 c.c.

    Le regole di correttezza sono richiamate quale parametro privatistico di controllo dell’esercizio del potere datoriale.

  • art. 1375 c.c.

    Il principio di buona fede nell’esecuzione del rapporto costituisce parametro per la verifica del conferimento dell’incarico.

  • art. 11 c.p.a.

    Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • La procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa, disciplinata dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, non costituisce un pubblico concorso in senso tecnico né una progressione verticale comportante novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
  • Le controversie relative al conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la disciplina impone all’azienda sanitaria di nominare il candidato collocato al primo posto della graduatoria.
  • Il vincolo legislativo alla scelta del candidato primo classificato rafforza la tutela dell’imparzialità e del buon andamento, ma non trasforma l’atto di conferimento in esercizio di un potere amministrativo: l’atto resta espressione del potere privatistico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
  • Nelle controversie su tali procedure, il giudice ordinario può adottare provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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