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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13923/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza del reato contestato per difetto del requisito della violenza; in sostanza deduceva errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che l'evento non era stato commesso con violenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, non comprovando un "errore manifesto" nella qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.: la motivazione della sentenza impugnata e il capo d'imputazione non mostrano alcuna incongruenza palese. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza è stata resa a seguito di applicazione della procedura di cui all'art. 444 (patteggiamento); la verifica della correttezza dell'accordo deve limitarsi al contenuto del capo d'imputazione, alla succinta motivazione e ai motivi indicati nel ricorso.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamata come riferimento alla circostanza aggravante menzionata nella sentenza di merito; la Corte non ha rimesso in discussione la valutazione delle parti in assenza di errore manifesto.

  • art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.

    Norma penalistica richiamata nella sentenza di merito come circostanza aggravante; la Corte ha esaminato che non vi fosse un'erronea e manifesta riconducibilità del fatto a tale fattispecie.

  • art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte l'impugnazione per cassazione contro sentenze di patteggiamento è ammessa limitatamente ai casi di "errore manifesto" nella qualificazione del fatto; errori valutativi non evidenti dal testo della sentenza sono inammissibili.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (comma 50)

    Ha introdotto la previsione dell'art. 448, comma 2‑bis; la Corte applica il criterio restrittivo previsto dalla novella legislativa in tema di sindacabilità della qualificazione giuridica nelle sentenze concordate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nei patteggiamenti (art. 444 c.p.p.) le censure in Cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto sono ammesse solo se l'errore è manifesto e immediatamente rilevabile dal testo della sentenza e dal capo d'imputazione.
  • Un ricorso generico che esprime solo un dissenso valutativo o una diversa valutazione degli elementi non supera la soglia di manifestità richiesta dall'art. 448, comma 2‑bis, ed è quindi inammissibile.
  • Per impugnare con successo la qualificazione giuridica in sentenze concordate occorre dimostrare, con riferimenti testuali precisi, che la qualificazione è palesemente eccentrica rispetto a quanto contestato nell'atto di accusa o alla motivazione sommaria.
  • L'inammissibilità può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche condanne alle spese e sanzioni economiche (es. cassa delle ammende) se la condotta appare colposa o manifestamente infondata.
  • Chi valuta la possibilità di ricorrere contro un patteggiamento dovrebbe far esaminare preventivamente la motivazione della sentenza e il capo d'imputazione per verificare la reale presenza di un errore manifesto, evitando censure generiche.

Testo integrale

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