Sentenza del 30/07/2019 n. 20472 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo al 2003, con cui il reddito d'impresa era stato rettificato da 26.233 a 52.934 euro, con conseguente maggiore IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni. Ha sostenuto che l'Ufficio non potesse procedere con accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, poiché la contabilità era stata resa indisponibile da un allagamento non imputabile a lui. Ha inoltre contestato l'utilizzo dello studio di settore, ritenendolo una mera presunzione semplice, l'assenza di un adeguato contraddittorio, la mancata applicazione di uno studio di settore più evoluto e il mancato riconoscimento delle fatture prodotte. L'Ufficio ha proposto ricorso incidentale sostenendo l'inammissibilità del ricorso originario per omessa sottoscrizione del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Ufficio. Ha stabilito che la mera indisponibilità delle scritture contabili, anche quando dipenda da forza maggiore e senza colpa del contribuente, consente l'accertamento induttivo puro previsto dall'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. In tale ambito l'Ufficio può utilizzare dati e notizie comunque raccolti, comprese le risultanze dello studio di settore come punto di partenza, senza che l'accertamento debba considerarsi fondato esclusivamente sullo scostamento dallo studio. Le venticinque fatture prodotte non erano sufficienti a sostituire una contabilità completa. La contestazione relativa allo studio di settore più evoluto è stata ritenuta generica e non dimostrata. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 7.300 euro di spese processuali, oltre spese prenotate a debito, con raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
L'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti ordinari, quando le scritture non sono disponibili per causa di forza maggiore.
L'indisponibilità materiale delle scritture contabili è sufficiente ad autorizzare l'accertamento induttivo puro, anche se la perdita non è imputabile al contribuente. L'Ufficio può utilizzare dati e presunzioni più ampi, purché esponga un percorso logico motivato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 2
Secondo la giurisprudenza richiamata, anche in materia IVA l'omessa conservazione della documentazione contabile consente l'accertamento induttivo, indipendentemente dalla responsabilità del contribuente per la distruzione o perdita.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1
Il contribuente ne aveva invocato la violazione in relazione all'affidamento e alla correttezza dell'azione amministrativa, ma la censura non è stata accolta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 3
L'Ufficio aveva contestato l'omessa sottoscrizione del ricorso introduttivo. La questione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione perché il ricorso principale è stato rigettato e quello incidentale è rimasto assorbito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La Corte ha rilevato che i motivi del contribuente mescolavano in modo non sufficientemente distinto violazioni di legge e vizi motivazionali, rendendo le censure in parte inammissibili; ha comunque ritenuto i motivi infondati.
Massime di principio
- La perdita o indisponibilità della contabilità, anche per eventi non imputabili al contribuente come incendio o allagamento, può consentire all'Amministrazione finanziaria di procedere con accertamento induttivo puro.
- In presenza dei presupposti dell'accertamento induttivo puro, lo studio di settore può essere utilizzato come dato iniziale o elemento indiziario insieme ad altri dati, senza che l'accertamento sia qualificato come basato esclusivamente sullo scostamento dallo studio.
- La produzione di alcune fatture non è normalmente sufficiente a ricostruire integralmente la situazione economica dell'impresa né a escludere l'accertamento induttivo, se non dimostra la completezza e rappresentatività della contabilità.
- Chi invoca l'applicazione di uno studio di settore più evoluto deve identificarlo con precisione, spiegare le differenze rispetto a quello applicato e dimostrare concretamente l'effetto favorevole sul risultato dell'accertamento.
- Anche quando la perdita della contabilità è incolpevole, è essenziale documentare tempestivamente l'evento, conservare copie o ricostruzioni della documentazione e fornire elementi oggettivi idonei a dimostrare il reddito effettivo.
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere formulate separatamente e con precisione: non è sufficiente combinare genericamente violazioni di legge, errori di fatto e vizi di motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 160 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 322 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 2801 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 20456 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 20457 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 20458 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →