Cassazione Penale, Sentenza n. 33976/2024 del 06/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riabilitazione presentata da Malservigi. Il ricorrente contestava che: 1) l'ordinanza aveva mal interpretato il requisito del decorso triennale ai sensi dell'art. 179 c.p., ritenendo rilevanti fatti di calunnia del 2016 ancorché anteriori all'irrevocabilità della condanna (16/05/2017); 2) era stato omesso di valutare la documentazione probatoria prodotta (stabile attività lavorativa, pagamenti del risarcimento e delle spese processuali) attestante il ravvedimento e la buona condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha precisato che: il periodo di valutazione della "buona condotta" è il triennio previsto dall'art. 179 c.p., decorre (in caso di sospensione condizionale) dal passaggio in giudicato della sentenza; il Tribunale può considerare procedimenti penali pendenti per fatti successivi, ma solo dopo un'analisi concreta e approfondita (fonte della notizia di reato, circostanze, contenuto delle accuse, fatti concreti, eventuale sentenza di primo grado) e non limitandosi alla mera omogeneità formale dei reati. Inoltre il giudice di merito non ha valutato la documentazione fornita sul lavoro e sui pagamenti. L'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 179 cod. pen.
Stabilisce il periodo minimo triennale per valutare la buona condotta ai fini della riabilitazione; il decorso del triennio, in caso di sospensione condizionale della pena, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. La valutazione della buona condotta riguarda il triennio e va estesa fino alla decisione, richiedendo prove effettive e costanti di ravvedimento.
art. 388 cod. pen.
Norma relativa al reato per il quale Malservigi era stato condannato originariamente; la Corte osserva che la mera omogeneità formale tra reati posti a base della condanna e fatti successivi non è sufficiente a negare la riabilitazione senza approfondita valutazione.
art. 368 cod. pen.
Norma del reato di calunnia, contestato con fatti del 2016 e oggetto di procedimento pendente: la pendenza di tale procedimento può essere considerata dal giudice ai fini del giudizio sulla buona condotta solo se ne è valutato il significato concreto e la reale incidenza sul mancato recupero del condannato.
Massime di principio
- La valutazione della "buona condotta" per la riabilitazione va ancorata al triennio previsto dall'art. 179 c.p.; in caso di sospensione condizionale, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
- La pendenza di procedimenti penali per fatti successivi alla domanda di riabilitazione può essere considerata, ma solo dopo un esame concreto e motivato (fonte della notizia di reato, contesto, contenuto delle accuse, gravità e, se possibile, sentenza di primo grado). La mera omogeneità formale dei reati non è sufficiente a escludere la riabilitazione.
- Il giudice deve valutare e motivare anche la documentazione prodotta dall'istante (attività lavorativa stabile, riparazione del danno, pagamenti delle spese) come elementi probatori del ravvedimento.
- Decisioni di rigetto prive di motivazione dettagliata o che non considerano la prova documentale possono essere invalidate in Cassazione e rinviate per un nuovo esame.
- In casi analoghi è necessario bilanciare il principio della presunzione di non colpevolezza per procedimenti pendenti con la funzione valutativa del giudice circa la dimostrazione concreta del mancato recupero del condannato.
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