Sentenza del 10/02/2016 n. 319 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Disposizioni di carattere generale - Sanzioni tributarie - Lieve inadempimento - Jus superveniens - Applicabilità d'ufficio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva ottenuto la rateizzazione delle somme dovute a seguito di una comunicazione di irregolarità relativa all'anno d'imposta 2009, ma aveva versato la terza rata con un solo giorno di ritardo. L'Amministrazione aveva quindi dichiarato la decadenza dal piano di rateizzazione, iscritto a ruolo le imposte e applicato la sanzione maggiorata del 30%, emettendo una cartella di pagamento per complessivi Euro 33.415,15. La contribuente ha contestato la legittimità della cartella, sostenendo che il ritardo di un solo giorno costituisse un lieve e formale inadempimento, inidoneo a giustificare la decadenza dalla rateazione e la maggiorazione della sanzione. Ha inoltre sostenuto che la cartella fosse impugnabile anche nel merito, poiché rappresentava il primo e unico atto con cui aveva ricevuto comunicazione della revoca della rateizzazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Ha riconosciuto che la cartella poteva essere impugnata anche per contestare nel merito la revoca della rateizzazione e le sanzioni. Applicando d'ufficio lo jus superveniens introdotto dal d.lgs. n. 159/2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015, ha ritenuto non rilevante il ritardo di un solo giorno, rientrante nella nozione di lieve inadempimento. Di conseguenza, ha annullato la cartella, confermato la validità del piano di rateizzazione, eliminato la maggiorazione della sanzione dal 10% al 30% e disposto lo sgravio del relativo importo. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997
Disciplina la rateizzazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. La controversia riguardava gli effetti del ritardo nel pagamento di una rata e la conseguente decadenza dal beneficio.
Art. 2 della legge n. 212/2000
Richiamato dalla contribuente a sostegno delle contestazioni relative alla legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Riguarda gli atti impugnabili nel processo tributario. La CTR ha ritenuto impugnabile la cartella anche per motivi di merito, poiché era il primo e unico atto con cui la contribuente aveva conosciuto la revoca della rateizzazione.
Legge delega n. 23 dell'11 marzo 2014
Costituiva la base normativa per l'adozione dei decreti legislativi di semplificazione e razionalizzazione della riscossione, tra cui il d.lgs. n. 159/2015.
D.lgs. n. 159/2015
È fatto salvo il lieve inadempimento del contribuente che abbia effettuato il versamento della rata con un ritardo non superiore a sette giorni e/o l'omissione non sia superiore al 3% della rata e a 10 mila Euro.
La disposizione è stata qualificata come jus superveniens e applicata d'ufficio dalla CTR. Un ritardo di un solo giorno nel pagamento della rata non determina la decadenza dalla rateizzazione né giustifica l'applicazione della sanzione maggiorata, purché ricada nei limiti previsti dalla norma.
Massime di principio
- Quando una nuova norma sopravvenuta disciplina più favorevolmente una controversia ancora pendente, il giudice può applicarla d'ufficio se si tratta di jus superveniens rilevante per la decisione.
- Il ritardo nel pagamento di una rata di una rateizzazione tributaria non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio: occorre verificare se rientra nei limiti del lieve inadempimento previsti dalla normativa applicabile.
- Un ritardo di un solo giorno, in presenza dei requisiti quantitativi previsti dalla legge, può non determinare né la decadenza dal piano né la maggiorazione della sanzione.
- La cartella di pagamento può essere contestata anche nel merito quando rappresenta il primo e unico atto con cui il contribuente viene a conoscenza della revoca della rateizzazione o della pretesa tributaria.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve verificare la data effettiva del pagamento, l'entità dell'eventuale omissione e la disciplina vigente, anche sopravvenuta, al momento della decisione.
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