Cassazione Penale, Sentenza n. 33529/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello del 06/07/2022 che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita (fatti successivi al 10/01/2012) e dichiarato prescritti i reati anteriori a tale data. Il ricorrente deduceva: nullità per mancata motivazione e per modificazione non impugnata del criterio di decorrenza della prescrizione; errata determinazione del momento di consumazione del reato (sosteneva decorrenza dalla singola appropriazione, non dalla cessazione della carica); violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (contestati prelievi bancari, ma condanna fondata su mancati pagamenti); erronea applicazione dei principi probatori e illegittima inversione dell'onere della prova; violazione dell'art. 175 c.p. per mancata concessione della non menzione nel certificato del casellario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di doglianza relativi a motivazione, correlazione tra imputazione e sentenza e valutazione della prova; ha confermato che, nel caso di appropriazione da parte dell'amministratore di condominio, il reato si consuma alla cessazione della carica (quando viene meno la possibilità di restituzione delle somme). Calcolata la prescrizione a decorrere dal 30/10/2014 e computati gli effetti interruttivi e le sospensioni, i reati si sono estinti per prescrizione in data 17/08/2022. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, ha confermato le statuizioni civili e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Delitto di appropriazione indebita: la Corte ha applicato questa norma ritenendo che, nel caso di amministratore di condominio, la consumazione del reato vada fatta decorrere dalla cessazione della carica, in quanto fino a quel momento l'amministratore può potenzialmente reintegrare le somme a causa della natura fungibile del denaro.
art. 597 cod. proc. pen.
Riferimento relativo alla motivazione della sentenza: il ricorso contestava la violazione dei principi di motivazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non viziata nei punti dedotti.
art. 606, I comma, lett. b), c), e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge penale, mancanza di motivazione, vizio di motivazione). La Corte ha qualificato alcuni motivi come inammissibili perché manifestamente infondati o perché attacchi non scrutinabili in sede di legittimità.
art. 521 c.p.p.
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte richiama l'orientamento secondo cui la violazione sussiste solo se la sentenza introduce una trasformazione radicale e incompatibile rispetto all'imputazione, cosa che non è avvenuta nel caso in esame.
art. 175 c.p.
Disciplina della non menzione nel certificato del casellario ad uso privati: il ricorrente lamentava violazione nella negativa concessione; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito (motivata in ordine al rischio di reiterazione nell'esercizio della funzione di amministratore).
artt. 157 e 161 cod. pen.
Norme usate per il calcolo della durata della prescrizione e per tenere conto di interruzioni e sospensioni del decorso della prescrizione; la Corte le ha applicate per determinare la scadenza del termine prescrizionale (con inclusione dei giorni di sospensione indicati)
art. 700 cod. proc. civ.
Menzionato nel ricorso per ottenere la contabilità condominiale: il ricorrente sostiene che la produzione documentale in sede cautelare aveva già reso evidente l'interversione del possesso, ossia la prova delle condotte appropriative già durante la carica.
Massime di principio
- Nel caso di appropriazione di somme da parte dell'amministratore di condominio la consumazione del reato può essere fatta decorrere dalla cessazione della carica: fino a quel momento la possibilità di reintegrare le somme rende incerto l'accertamento definitivo dell'interversione del possesso.
- Sezioni di sentenza non impugnate diventano irrevocabili: la Corte d'appello può decidere solo sui punti oggetto di impugnazione; decisioni di primo grado non contestate restano vigenti.
- La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza si verifica solo in presenza di una trasformazione radicale e incompatibile del fatto contestato; ricostruzioni fattuali più articolate, purché mantengano un nucleo comune, non violano il principio.
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: censure che richiedono una diversa valutazione della prova o della credibilità delle fonti sono inammissibili in sede di legittimità quando la motivazione dei giudici di merito è coerente e non manifestamente illogica.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione a: data di decorrenza (consumazione effettiva o cessazione della carica), durata in relazione alla pena edittale, effetti interruttivi e sospensioni processuali (compresi periodi di astensione o legittimo impedimento del difensore).
- La concessione o negazione del beneficio della non menzione richiede motivazione bilanciata tra funzione di risocializzazione e esigenze di tutela della collettività; una scelta motivata dei giudici di merito difficilmente è sindacabile in cassazione se non manifesta irragionevolezza.
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