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Ordinanza

Ordinanza n. 2617/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202604951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione della revoca della concessione della ricevitoria del gioco del lotto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio nel giudizio avente a oggetto la revoca della concessione del lotto disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha contestato la ricorrenza dei presupposti della revoca previsti dall'art. 34, comma 1, n. 9, della legge n. 1293/1957, relativo alla violazione abituale delle norme sulla gestione e sul funzionamento delle rivendite, nonché quelli previsti dall'art. 2, comma 4, del contratto di concessione, concernente il mancato versamento entro cinque giorni dalla diffida ad adempiere. In sede cautelare sono state inoltre dedotte le conseguenze pregiudizievoli della perdurante efficacia della revoca, consistenti nella perdita dei proventi della vendita del gioco del lotto, indicata come elemento fondante dell'attività esercitata e unica fonte di reddito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello esclusivamente ai fini della fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza sospendere direttamente gli effetti della revoca. Ha ritenuto che le questioni relative alla sussistenza dei presupposti della revoca e, in particolare, all'incidenza delle condotte contestate sul rapporto fiduciario tra concessionario e amministrazione, richiedessero un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare. Quanto al periculum in mora, ha considerato apprezzabile il pregiudizio economico derivante dalla perdita dei proventi del lotto, ma ha ritenuto adeguata una tutela mediante sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata ordinata la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la fissazione sollecita dell'udienza di merito.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 34, comma 1, n. 9, l. 1293/1957

    L’Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi: …. 9) violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L'abitualità si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti

    La disposizione individua una fattispecie di violazione abituale che può fondare la revoca della gestione, la cui concreta ricorrenza è stata contestata dall'appellante e ritenuta bisognosa di approfondimento nel merito.

  • art. 2, comma 4, contratto di concessione della ricevitoria

    il mancato versamento nel termine di cinque giorni dal ricevimento della lettera Raccomandata A.R. con la quale viene intimato l'adempimento, comporta la revoca della concessione, anche a norma dell'art. 1454 c.c.

    Prevede la revoca della concessione in caso di mancato versamento entro cinque giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere; la sussistenza del presupposto è stata contestata e non è stata definita nella fase cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari apprezzabili, di accordare tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anziché attraverso la sospensione dell'atto.

Massime di principio

  • Quando la legittimità della revoca di una concessione di ricevitoria dipende dalla verifica di condotte contestate e dal loro concreto impatto sul rapporto fiduciario con l'amministrazione, la questione può richiedere un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare.
  • La perdita dei proventi derivanti dall'attività oggetto di concessione, ove rappresenti l'elemento fondante dell'attività esercitata e l'unica fonte di reddito, integra un pregiudizio cautelare apprezzabile.
  • In presenza di un periculum cautelare apprezzabile ma di questioni di merito non adeguatamente definibili in sede sommaria, il giudice può accordare tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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