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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26012/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e poi con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello. Il fatto contestato era la commissione, in data 25 giugno 2020, di una contravvenzione prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo si deduceva la prescrizione del reato, assumendo che il termine massimo quinquennale fosse decorso il 25 giugno 2025, prima della sentenza di appello; con il secondo si denunciava la violazione dell'art. 23-bis della legge n. 176 del 2020, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. e), e 182 c.p.p., per mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale in appello, prospettando una nullità a regime intermedio. Il Procuratore generale in cassazione aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Ha escluso la prescrizione rilevando che, per il reato commesso il 25 giugno 2020, la sentenza di primo grado del 10 febbraio 2025 aveva prodotto l'effetto previsto dall'art. 161-bis c.p., con cessazione definitiva del decorso della prescrizione; ha inoltre affermato che, nel procedimento cartolare disciplinato dalla riforma Cartabia e applicabile all'appello introdotto nel 2025, non esiste più un obbligo di comunicazione alle parti delle conclusioni del pubblico ministero, essendo sufficiente che tali richieste siano depositate e rese accessibili alla difesa. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110

    norma incriminatrice della contravvenzione oggetto del giudizio.

  • art. 161-bis c.p.

    la sentenza di primo grado, intervenuta entro il termine di prescrizione, fa cessare definitivamente il decorso della prescrizione.

  • art. 344-bis c.p.p.

    nel quadro normativo richiamato, assume rilievo l'istituto dell'improcedibilità previsto per il giudizio di impugnazione.

  • art. 159 c.p.

    richiamato dalla Corte per distinguere la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai diversi periodi temporali di commissione del reato.

  • art. 598-bis c.p.p.

    nel procedimento di appello cartolare introdotto dalla riforma Cartabia non è prevista la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti.

  • art. 611 c.p.p.

    anche nel procedimento cartolare di cassazione non è prevista la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti.

  • art. 178, comma 1, lett. e), c.p.p.

    dedotto dal ricorrente come parametro della nullità per asserita mancata partecipazione difensiva, ma ritenuto non fondato.

  • art. 182 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere una nullità a regime intermedio, esclusa dalla Corte.

  • art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176

    invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del rito cartolare, ma non ritenuto violato.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    disposizione transitoria richiamata per l'applicazione dell'art. 598-bis c.p.p. al giudizio di appello.

  • art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    norma che ha inserito l'art. 598-bis c.p.p. nel codice di rito.

  • art. 13 giugno 2000, n. 186 Corte costituzionale

    richiamata per la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa.

Massime di principio

  • Per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021, con effetti sulla prescrizione e sull'improcedibilità in appello, secondo la ricostruzione delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte.
  • La sentenza di primo grado pronunciata entro il termine di prescrizione impedisce il successivo maturare della prescrizione, perché determina la cessazione definitiva del suo decorso ai sensi dell'art. 161-bis c.p.
  • Nel procedimento di appello cartolare disciplinato dalla riforma Cartabia non sussiste un obbligo della cancelleria di comunicare alle parti le conclusioni del pubblico ministero; le richieste del Procuratore generale devono essere depositate e possono essere conosciute dalla difesa mediante accesso alla cancelleria e richiesta di copia.
  • La deduzione di una nullità per mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero è infondata quando la disciplina vigente non prevede tale adempimento come obbligo processuale.
  • Il ricorso fondato su motivi manifestamente infondati è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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