Cassazione Penale, Ordinanza n. 33003/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli e sulla base di concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rideterminava la pena nei confronti dei due imputati, revocando una pena accessoria nei confronti di uno e sostituendo, nei confronti dell'altro, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea quinquennale. Entrambi proponevano ricorso per cassazione. Il primo ricorrente contestava la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio d'appello, la motivazione sull'interesse della parte civile a partecipare al grado, il principio di solidarietà e il criterio di liquidazione delle spese; contestava inoltre la motivazione ritenuta apparente sul controllo giudiziale della richiesta di pena concordata. Il secondo ricorrente deduceva l'erroneità della statuizione sulla pena accessoria, contestava anch'egli la condanna alle spese della parte civile e la relativa motivazione, nonché la motivazione apparente sul controllo della richiesta di pena concordata. La Corte ha ritenuto tutte le censure non deducibili, poiché il concordato in appello limita il controllo del giudice alla legalità della pena e comporta la rinuncia ai motivi ulteriori, mentre le questioni sulle spese e sulla responsabilità solidale erano comprese nella rinuncia ai motivi d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha affermato che, in presenza di una richiesta concordata di pena ex art. 599-bis c.p.p., il giudice d'appello deve verificare soltanto la legalità della pena e non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né sull'inesistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, quando tali questioni siano coperte dalla rinuncia ai motivi d'appello. Sono state ritenute non deducibili anche le doglianze sulle spese della parte civile, perché riferite a profili di merito già coperti dalla rinuncia e perché la responsabilità solidale era stata già affermata in primo grado. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la condanna alle spese della parte civile in assenza di tempestiva comunicazione della rinuncia all'impugnazione e ha rilevato che, quando la liquidazione si conforma ai valori medi della tabella del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, non è necessaria una motivazione specifica. La censura sulla pena accessoria è stata dichiarata non consentita, non riguardando una pena illegale o difforme dall'accordo e non modificando sostanzialmente la pena accessoria stabilita in primo grado. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno? Il testo dispone il versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, senza specificare espressamente se l'importo sia individuale o complessivo.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La richiesta concordata di pena vincola il giudice, che può soltanto accoglierla o rigettarla, verificando la legalità della pena; la rinuncia ai motivi d'appello limita la cognizione del giudice alle questioni non rinunciate.
art. 129 c.p.p.
Nel giudizio definito con pena concordata non è necessaria una motivazione specifica sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dalla norma, quando le relative questioni siano coperte dalla rinuncia ai motivi d'appello.
art. 541 c.p.p.
La condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile resta operativa quando la rinuncia all'impugnazione non sia stata tempestivamente comunicata alla parte civile.
art. 592 c.p.p.
È richiamato in relazione alla disciplina delle spese del giudizio d'impugnazione, ritenuta non utilmente censurabile per i profili coperti dalla rinuncia.
art. 605 c.p.p.
È richiamato in relazione ai limiti della decisione del giudice d'appello e alla statuizione sulla pena accessoria.
art. 606, comma 1, c.p.p.
Le censure proposte sono state dichiarate inammissibili perché non deducibili nel giudizio di legittimità, essendo coperte dalla rinuncia derivante dal concordato sulla pena o non investendo una pena illegale.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi per censure non deducibili può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata.
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014
Quando la liquidazione delle spese della parte civile si conforma ai valori medi della tabella, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione specifica sulle singole voci.
art. 29 c.p.
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; la relativa censura è stata ritenuta non consentita perché non riguardava una pena accessoria illegale o difforme dall'accordo.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello definito mediante concorde richiesta di pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il controllo del giudice è limitato alla legalità della pena concordata; il giudice non può modificarne il contenuto, ma deve accogliere o rigettare la richiesta.
- Quando l'imputato rinuncia ai motivi d'appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, l'effetto devolutivo limita la cognizione del giudice alle sole questioni non rinunciate; non è quindi necessaria una motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove già comprese nei motivi rinunciati.
- Le censure relative a profili di merito, compresa la responsabilità solidale verso la parte civile già affermata in primo grado, non possono essere riproposte in cassazione quando siano state coperte dalla rinuncia ai motivi d'appello conseguente al concordato sulla pena.
- L'imputato che rinuncia all'impugnazione deve comunicarlo tempestivamente alla parte civile; in mancanza, può essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.
- La liquidazione delle spese della parte civile non richiede una motivazione specifica sulle singole voci quando il giudice si attenga ai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.
- La censura sulla pena accessoria è deducibile in cassazione, nel contesto del concordato in appello, solo se concerne una pena illegale o una statuizione difforme dal contenuto dell'accordo; non è sufficiente contestare una formulazione erronea che non abbia modificato sostanzialmente la pena accessoria già stabilita.
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