Cassazione Civile, Ordinanza n. 19228/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera del Consiglio regionale della Toscana che approvava l'integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico, nella parte in cui consentiva nuove cave, riattivazioni e ampliamenti di cave esistenti nel Parco naturale delle Alpi Apuane, nelle cosiddette Aree contigue di cava. Le associazioni avevano già contestato l'atto davanti al TAR e poi in appello al Consiglio di Stato, deducendo che la disciplina fosse illegittima perché avrebbe preorientato in modo improprio la futura normativa di parco, violato la riserva di competenza della normativa di settore, e soprattutto perché il giudice amministrativo avrebbe erroneamente ricondotto la disciplina alla sfera discrezionale del legislatore e della pubblica amministrazione, sottraendola a un sindacato pieno. Nel ricorso per cassazione le associazioni articolano tre motivi, tutti qualificati come eccesso di potere giurisdizionale: 1) difetto di giurisdizione per arretramento, perché il Consiglio di Stato avrebbe ritenuto l'atto insindacabile o sindacabile solo per macroscopica illogicità; 2) difetto di giurisdizione per errata individuazione della sfera riservata al legislatore, sostenendo che il piano avrebbe illegittimamente inciso su una materia riservata alla normativa di parco e che il giudice avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale o rinvio pregiudiziale UE; 3) sconfinamento nella sfera del legislatore per avere il Consiglio di Stato fornito un'interpretazione "creativa" della disciplina statale e regionale, assumendo compatibile l'attività estrattiva con la tutela delle aree protette e del paesaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non denunciavano un vero e proprio difetto di giurisdizione, ma contestavano l'interpretazione delle norme, la valutazione della discrezionalità amministrativa e la decisione del Consiglio di Stato di non disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o rimessione alla Corte costituzionale. Tali profili restano interni alla giurisdizione del giudice amministrativo e non integrano eccesso di potere giurisdizionale. Ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
il controllo della Cassazione riguarda solo i limiti esterni della giurisdizione e non le scelte interpretative del giudice amministrativo
artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost.
richiamati come parametri evocati dai ricorrenti a fondamento delle censure di eccesso di potere giurisdizionale
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati dai ricorrenti a sostegno della dedotta violazione del diritto di accesso al giudice e a un ricorso effettivo
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva
art. 362 c.p.c.
richiamato come norma che consente il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione
art. 110 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
richiamato come norma processuale sulla ricorribilità per cassazione per motivi di giurisdizione
art. 32, comma 1, L. 6 dicembre 1991, n. 394
la Corte dà atto che la disposizione consente alle Regioni di stabilire piani e programmi per la disciplina delle attività estrattive
art. 11, comma 3, L. 6 dicembre 1991, n. 394
la Corte richiama la norma per escludere che il divieto di cave nelle aree protette si estenda alle aree contigue di cava oggetto della controversia
art. 21 L.R. Toscana n. 65 del 1997
richiamato per affermare che la legge regionale consente l'attività estrattiva nelle aree contigue di cava
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso inammissibile
d.m. 13 agosto 2022, n. 147
richiamato per la liquidazione dei compensi professionali nel giudizio di cassazione
direttiva 92/43/CEE
richiamata dai ricorrenti come base della richiesta di rinvio pregiudiziale, ma ritenuta non decisiva perché la disciplina regionale non peggiorava la tutela dei SIC
direttiva 2009/147/CE
richiamata dai ricorrenti come base della richiesta di rinvio pregiudiziale, ma ritenuta non decisiva perché la disciplina regionale non peggiorava la tutela delle ZPS
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. ricorre solo quando il giudice speciale invade la sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure quando nega la giurisdizione sull'erroneo presupposto che la materia sia in assoluto non giudicabile; non comprende invece errori di interpretazione o di sussunzione, anche se gravi.
- Il controllo della Cassazione sui limiti esterni della giurisdizione non può essere trasformato in un terzo grado di merito sull'interpretazione delle norme o sulla valutazione della discrezionalità amministrativa svolta dal giudice amministrativo.
- La decisione del Consiglio di Stato di non rimettere una questione di legittimità costituzionale o di non disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non integra, di per sé, un vizio di giurisdizione censurabile in Cassazione.
- Quando il giudice amministrativo qualifica un atto come pianificatorio e sottoposto a discrezionalità ampia, il sindacato giurisdizionale resta ammissibile nei limiti dell'illogicità macroscopica o di altri vizi di legittimità, ma tale limitazione non equivale a sottrazione assoluta al controllo giurisdizionale.
- Se la disciplina regionale esclude le aree contigue di cava dall'area protetta e consente in esse attività estrattive nel rispetto di prescrizioni conformative, non è configurabile, solo per questo, un contrasto immediato con il divieto generale di cave nelle aree protette previsto dalla legge statale.
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